Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 17 pagine
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Per i veterinari che operano in Svizzera in virtù di un disciplinamento internazionale1 si applica l’articolo 20 capoverso 1 OAMed. Ciò significa che i veterinari con esercizio transfrontaliero della professione nel quadro degli accordi internazionali vigenti possono importare senza autorizzazione medicamenti pronti per l’uso in piccole quantità, purché sia indispensabile per l’esercizio della loro professione. Ciò si verifica se, in singoli casi, non è possibile esercitare correttamente la professione senza la possibilità di importazione, ad esempio nei casi in cui il medicamento non può essere acquistato in farmacia o deve essere utilizzato immediatamente per motivi di urgenza. A essi non si applicano i requisiti per l’importazione e l’obbligo di notifica di cui all’articolo 7. Se autorizzati dagli accordi internazionali (Accordi con Germania e Italia sull’attività nelle zone vicine al confine: utilizzo e dispensazione sono ammessi in caso di pericolo di morte; accordi con Francia, Austria e Principato del Liechtenstein sull’attività nelle zone vicine al confine: utilizzo e dispensazione sono ammessi; accordo sulla libera circolazione delle persone fino a un massimo di 90 giorni: utilizzo e dispensazione sono ammessi), possono utilizzare e dispensare medicamenti omologati o in Svizzera o nel Paese di provenienza. Nei restanti casi possono utilizzare o dispensare i medicamenti solo nell’ambito della presente ordinanza.
È vietata l’importazione di medicamenti veterinari la cui omologazione è stata respinta in Svizzera da Swissmedic e dei corrispettivi medicamenti generici. Ciò sia per l’importazione da Paesi che prevedono un controllo dei medicamenti equivalente, sia per l’importazione da altri Paesi. Il respingimento di una domanda di omologazione si basa su dubbi rilevanti riguardanti il rapporto rischi/benefici. Non dovrebbe quindi essere possibile che tali medicinali entrino in Svizzera tramite importazioni individuali. Viene pubblicato un elenco contenente le informazioni necessarie sui medicamenti veterinari la cui omologazione è stata respinta in Svizzera.
I medicamenti importati secondo le disposizioni precedenti non possono, in linea di principio, essere dispensati senza consultazione veterinaria. Di conseguenza, non è ammessa neanche la dispensazione per la scorta per animali da reddito (v. art. 10 cpv. 2).
Art. 7d Dati sulle notifiche e sulle autorizzazioni di importazione
L’USAV fornisce a Swissmedic, all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e alle autorità cantonali competenti i dati relativi alle notifiche di importazione e alle autorizzazioni per i loro compiti di esecuzione. Per poter svolgere i propri compiti nell’ambito della sorveglianza della sicurezza dei medicamenti nonché della sicurezza alimentare e dell’ecotossicità dei medicamenti, Swissmedic dipende dai dati sulle notifiche. Essi permettono anche di individuare tempestivamente se l’importazione di medicamenti veterinari dall’estero ha lo scopo di eludere un’omologazione di medicamenti veterinari. L’AFD ha bisogno dei dati sulle notifiche e sulle autorizzazioni per poter determinare se una spedizione importata è conforme ai requisiti di legge. Le autorità cantonali competenti necessitano anche dei dati relativi alle notifiche e alle autorizzazioni nell’ambito dell’esecuzione nelle farmacie veterinarie private per poter stabilire se i medicamenti esistenti sono stati importati correttamente.
Se non è disponibile alcuna notifica o autorizzazione per le partite di medicamenti destinati all’importazione, l’AFD informa Swissmedic, la quale prende i provvedimenti necessari (art. 66 LATer) Se necessario, l’AFD o. Swissmedic avviano il procedimento penale (art. 90 LATer).
Art. 8 cpv. 3 e 4
Attualmente non esistono medicamenti veterinari omologati da Swissmedic specificamente per le indicazioni di cui all’articolo 8 capoverso 2. Tutti gli stupefacenti per animali da reddito sono omologati per indicazioni generali come «anestesia generale», motivo per cui l’eccezione prevista da questa disposizione può essere eliminata.
Dal 1° maggio 2019 la ketamina è classificata come stupefacente, di conseguenza, i medicamenti contenenti la sostanza attiva ketamina rientrano nella restrizione di dispensazione ai sensi dell’articolo 8
1 Convenzione Germania – Svizzera (RS 0.811.119.136); Convenzione Francia – Svizzera (RS 0.811.119.349); Convenzione Principato del Liechtenstein – Svizzera (RS 0.811.119.514); Convenzione Italia – Svizzera (RS 0.811.119.454.1); Convenzione Austria – Svizzera (RS 0.811.119.163); Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera – UE (RS 0.142.112.681). 463/2013/16477 \ COO.2101.102.6.952023 - 205.01.00.11 VL 5/17