Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 17 pagine
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Oltre all’acquisizione di conoscenze e alle misure generali e profilattiche introdotte di conseguenza, dovrebbe essere osservato e valutato anche l’uso di antibiotici delle singole aziende detentrici e degli studi veterinari/delle cliniche veterinarie, adottando misure individuali e specifiche.
Presupposto per le misure previste è una base di dati affidabile. Dopo l’introduzione del SI AMV, la qualità dei dati del SI AMV è migliorata continuamente e continua ad essere costantemente controllata.
Art. 36a Valutazione dei dati relativi all’uso di antibiotici
Il SI AMV contiene dati sullo smercio e sull’uso (compresi i dati comparativi) di antibiotici. I dati comparativi forniscono informazioni sugli antibiotici prescritti, dispensati e usati per ciascuno studio veterinario o clinica veterinaria oppure per ciascuna azienda di detenzione di animali da reddito, specie animale, classe di età e categoria di utilizzo rispetto ai relativi dati nazionali e vengono calcolati ogni anno dall’USAV in base ai dati notificati secondo l’articolo 4 O-SIAMV. Sulla base dei dati comparativi, l’USAV stabilisce valori di segnalazione e di azione. Il valore di segnalazione definisce il limite tra un uso normale e un uso maggiorato. Il valore di azione definisce il limite tra un uso maggiorato e un uso eccessivo. La modalità di conteggio esatta viene stabilita nelle direttive tecniche. La differenza tra il valore di segnalazione e di azione si ripercuote sulle misure da attuare.
Art. 36b Verifica da parte delle autorità cantonali e prime misure
Nell’ambito delle sue attività di esecuzione, l’autorità cantonale competente confronta l’uso di antibiotici dei detentori di animali da reddito e degli studi veterinari/delle cliniche veterinarie con il valore di segnalazione e di azione calcolati dall’USAV. Se i loro dati comparativi superano il valore di segnalazione oppure, per la prima volta, il valore di azione, essi vengono informati di conseguenza dall’autorità cantonale. Questa misura è di natura puramente informativa e mira ad attirare l’attenzione sull’aumento dell’uso. Non si tratta di una decisione, ma di una contestazione.
Art. 36c Misure in caso di ripetuto superamento del valore di azione
Se i dati comparativi dei detentori di animali da reddito o degli studi veterinari/delle cliniche veterinarie superano il valore di azione per due volte nell’arco di tre anni, si adottano ulteriori misure. I detentori di animali da reddito e gli studi veterinari/le cliniche veterinarie vengono informati in merito dall’autorità cantonale competente e a questo punto sono chiamati a chiarire le cause dell’eccessivo uso di antibiotici e a redigere e attuare un piano scritto che definisca le misure per ridurne l’uso. I detentori di animali da reddito devono consultare un veterinario o un servizio di sanità animale, che li sosterrà anche nell’attuazione del piano di misure. L’autorità cantonale competente non ordina queste misure; si tratta soprattutto di un’informazione con un riferimento alle misure da adottare in conformità a questa disposizione. Tuttavia, se l’autorità cantonale competente constata, nel corso delle sue attività di esecuzione, che le persone interessate non hanno rispettato i loro obblighi, può ordinare le misure necessarie.
Art. 36d Ulteriori misure
Se dopo l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 36c entro i successivi due anni i dati comparativi superano nuovamente il valore di azione, l’autorità cantonale competente ordina a spese del destinatario le misure necessarie. Le misure illustrate a titolo esemplificativo non sono sanzioni punitive, ma piuttosto misure amministrative necessarie per l’esecuzione di questa legge, in particolare per garantire e ripristinare l’ordine previsto dalla legge e si basano sull’articolo 42a e 66 LATer. Per i detentori di animali da reddito si tratta principalmente delle seguenti misure:
la consultazione di un determinato veterinario o servizio sanitario animale, in particolare per valutare e accompagnare l’attuazione del piano di misure di cui all’articolo 36c capoverso 1 lettera b;
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