Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 17 pagine

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II. Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

Ingresso

Visto che la presente modifica dell’OMVet prevede misure che si basano sulla valutazione dei dati del SI AMV, si introduce nell’ingresso la relativa base formale e legale della LATer (art. 42a LATer). Le regolamentazioni sull’importazione di medicamenti veterinari da parte dei veterinari si basano sull’articolo 20 cpv. 2 LATer, che va incluso anch’esso nell’ingresso. A seguito della revisione della LDerr si aggiorna anche la relativa base.

Sostituzione di espressioni

Vengono corretti in italiano i termini «alimenti per animali» e «mangime medicato» (precedentemente «foraggio» e «foraggio medicinale»).

Art. 3 cpv. 1 lett. a, b e d

Nell’OMVet gli animali utilizzati per la produzione di alimenti per animali non sono definiti in maniera specifica come animali da compagnia o da reddito, visto che le specie interessate erano finora ammesse anche per la produzione di derrate alimentari ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari e dunque da considerarsi automaticamente come animali da reddito ai sensi dell’OMVet. Le specie animali ammesse per la produzione di derrate alimentari sono elencate in maniera esaustiva nell’articolo 2 dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA; RS 817.022.108). Di recente, tuttavia, gli insetti hanno acquisito importanza non solo come derrate alimentari (sono ammessi come Novel Food ai sensi dell’ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari; RS 817.022.2), ma anche come alimenti per animali (attualmente sono ammessi per gli animali da reddito solo per i pesci, art. 31a dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale [OSOAn]). L’assenza di residui di medicamenti deve essere garantita lungo tutta la filiera alimentare e, per il benessere degli animali, anche negli insetti utilizzati come mangime per gli animali da compagnia. Per questo motivo anche le specie animali che non possono essere utilizzate per la produzione alimentare ma solo per quella di alimenti per animali sono da considerarsi ora animali da reddito ai sensi dell’OMVet. La nuova formulazione si avvicina per analogia a quella dell’ordinanza sugli alimenti per animali (art. 3 cpv. 4 lett. b ordinanza sugli alimenti per animali, RS 916.307). Gli insetti possono essere tenuti come animali da compagnia; le api sono considerate animali da reddito  come è stato finora  e devono quindi essere escluse specificamente dalla definizione di animali da compagnia. Esse, come il bestiame, in linea di principio sono tenute ai fini della produzione di derrate alimentari. Viene inoltre corretto nella versione italiana «animale da compagnia» (in precedenza erroneamente tradotto «animale domestico»).

In considerazione delle grandi quantità di sostanze attive antibiotiche somministrate per via orale a interi gruppi di animali sotto forma di premiscele di medicamenti (PMM) attraverso gli alimenti per animali oppure come mangimi medicati (MM) e dell’importanza dell’uso di tali grandi quantità di antibiotici per la salute pubblica (sviluppo delle resistenze), è importante essi siano prescritti e utilizzati in modo corretto. Per questo motivo, per la prescrizione di PPM e di MM è necessario applicare requisiti generali più severi: il veterinario che prescrive deve avere una formazione come veterinario responsabile tecnico e le prescrizioni per le terapie di gruppo per via orale devono essere effettuate con il modulo di ricetta ufficiale (cfr. art. 15a e 16).

Se la PPM o il MM contengono sostanze attive antibiotiche, il veterinario deve notificare la prescrizione al SI AMV. Per poter distinguere chiaramente le notifiche di terapie individuali da quelle di gruppo (obblighi di notifica diversi), i valori di riferimento utilizzati finora sono sostituiti dall’indicazione chiara di un numero minimo di animali che definisce un gruppo di animali. Tuttavia, anche per le prescrizioni per i piccoli gruppi di animali, nella pratica per la terapia di gruppo per via orale si potranno continuare a utilizzare volontariamente i modelli di moduli dettagliati del SI AMV. In questo modo si contribuisce a migliorare la qualità e la precisione dei dati del SI AMV.

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