Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 17 pagine
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condizioni per la detenzione di animali da reddito, in particolare riguardo ad alimentazione, igiene, ingrasso, densità di occupazione, dotazione ed equipaggiamento delle stalle e altre misure profilattiche, se l’uso maggiorato di antibiotici è riconducibile alle condizioni di detenzione;
la condizione secondo cui gli antibiotici per una determinata durata possono essere utilizzati solo attraverso un veterinario; in questo modo si vieta l’utilizzo autonomo di antibiotici dispensati per la scorta;
la partecipazione a corsi di formazione continua che sensibilizzano il detentore di animali da reddito al problema dell’uso degli antibiotici e incentrati sull’uso corretto degli antibiotici.
Per gli studi veterinari e le cliniche veterinarie si tratta principalmente delle seguenti misure:
la consultazione di un esperto, in particolare per valutare e accompagnare l’attuazione del piano di misure di cui all’articolo 36c capoverso 1 lettera b;
la partecipazione a corsi di formazione continua che sensibilizzano i veterinari sui problemi legati all’uso degli antibiotici, evidenziano le correlazioni scientifiche e fanno luce sull’obbligo di diligenza dei veterinari per quanto riguarda la prescrizione e la dispensazione di antibiotici;
la limitazione dell’acquisto e della dispensazione di antibiotici; si tratta di una misura severa che può essere imposta solo se nessuna misura più blanda porta al risultato desiderato;
il ritiro dell’autorizzazione per il commercio al dettaglio come misura ancora più severa, che può essere ordinata solo in ultima istanza, se nessun’altra misura è efficace.
In generale, si applica il principio della proporzionalità: le autorità cantonali competenti devono scegliere la procedura più adatta per raggiungere l’obiettivo desiderato. La misura deve essere necessaria e deve esistere un rapporto ragionevole tra l’obiettivo perseguito e l’intervento.
Art. 37 Modifica di altri atti normativi
Nell’OAMed e nell’ordinanza sull’IVA (RS 641.201), i riferimenti alle disposizioni dell’MVet sull’importazione di medicamenti veterinari devono essere adattati in base alla suddivisione dell’articolo in più disposizioni.
Allegato 1 Titolo
Nell’ambito delle convenzioni Mvet, i medicamenti veterinari non sempre vengono dispensati direttamente, in alcuni casi vengono prescritti (ad es. prescrizione all’attenzione del mangimificio). Il titolo viene quindi integrato per completezza.
Allegato 1, numero 1
Cpv. 1 lett. d: spesso i medicamenti veterinari non vengono conservati esclusivamente nella stalla (ad es. nei casi in cui devono essere conservati in frigorifero). Durante le visite all’azienda nell’ambito della convenzione Mvet, il veterinario dovrebbe essere in grado di controllare tutti i depositi di medicamenti veterinari nell’azienda.
Cpv. 2: controllando regolarmente l’esecuzione dell’anestesia da parte del detentore, il veterinario dell’effettivo garantisce da un lato la sicurezza della persona che la esegue (evitare l’inalazione di gas anestetici), dall’altro la corretta anestetizzazione dell’animale.
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