Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/55: Modifica dell’ordinanza sui medicamenti veterinari e dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria · 17 pagine

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compito. Il veterinario responsabile tecnico ha inoltre i seguenti compiti di cui all’articolo 20a OMVet: sorveglianza tecnica, assicurare le condizioni per il corretto impiego dei medicamenti ecc.

Art. 20a cpv. 1 lett. a

Il veterinario responsabile tecnico assicura le condizioni per il corretto impiego dei medicamenti. Si precisa che ciò vale anche per la gestione igienica degli impianti.

Art. 22 Obblighi di diligenza

Questa disposizione viene integrata dall’obbligo per i detentori di animali da reddito di impiegare i medicamenti veterinari secondo le istruzioni della persona autorizzata alla prescrizione e alla dispensazione. Gli obblighi generali di diligenza ai sensi dell’articolo 3 LATer sono rivolti principalmente agli specialisti e non riguardano, in linea di principio, l’uso personale. Ora va esplicitamente stabilito che il detentore di animali ha una certa corresponsabilità nell’uso prudente dei medicamenti veterinari.

Tale aggiunta costituisce un adeguamento per analogia al diritto dell’UE, la cui nuova legislazione in materia di salute degli animali impone maggiori responsabilità alle persone che si occupano di animali per quanto riguarda la salute di questi ultimi2.

Art. 24 Particolari obblighi di diligenza nella produzione di derrate alimentari

L’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) è stata sottoposta a revisione totale nel 2016, quindi il riferimento a essa viene aggiornato nella presente ordinanza.

Il latte ottenuto prima della fine del temine d’attesa può essere somministrato solo agli animali dell’azienda in cui è stato ottenuto. Questo adeguamento corrisponde ai requisiti dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22), che disciplina il commercio dei sottoprodotti di origine animale e il loro smaltimento e non si applica al latte crudo ottenuto, conservato, eliminato o utilizzato presso l’azienda di origine (art. 2 cpv. 2 lett. d OSOAn). Si tratta di una precisazione.

Art. 25 Persone soggette all’obbligo del registro

I medicamenti per le api vanno ora tutti iscritti a registro (art. 26), anche se non si tratta di medicamenti di cui alle lettere a, b o e. Le lettere c e d sono irrilevanti in questo caso, poiché i medicamenti per le api non possono essere utilizzati con una destinazione diversa né essere prodotti secondo formula.

Nella maggior parte dei casi i medicamenti per le api vengono venduti nei commerci di apicoltura (art. 9 cpv. 2), i quali, ai sensi dell’articolo 43 LATer, dovrebbero essere obbligati a tenere un registro. Si applica un obbligo di registro semplificato, nel senso che è sufficiente conservare le bolle di consegna e i giustificativi delle restituzioni.

Art. 26 lett. e ed f

È necessario adeguare il rimando nell’articolo 26 lettera e, in quanto l’importazione di medicamenti di cui al presente articolo è ora disciplinata dagli artt. 7–7c.

Secondo l’articolo 26 OMVet, la maggior parte dei medicamenti attualmente utilizzati per le api in linea di principio non è soggetta all’obbligo di registro, in quanto non necessita di prescrizione medica né è stato fissato un termine d’attesa (il cambiamento di destinazione e le preparazioni secondo formula non sono consentiti per le api). Tuttavia, un prerequisito per garantire la sicurezza alimentare è che i medicamenti siano utilizzati in conformità alle relative informazioni d’uso. Quelle dei medicamenti per le api

2 Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»). 463/2013/16477 \ COO.2101.102.6.952023 - 205.01.00.11 VL 9/17