Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/56: Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 16 pagine
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senza alternanza con il lavoro diurno possono essere occupati per sei notti consecutive su sette (cfr. Indicazioni della SECO concernenti gli art. 29 e 30 OLL 1).
Art. 11
Le panetterie, pasticcerie e confetterie possono anticipare o differire di tre ore al massimo il periodo della domenica (art. 18 cpv. 1 LL). L’anticipazione o il differimento si applica soltanto all’intera azienda e non ai singoli lavoratori. È inoltre necessario il consenso dalla rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o della maggioranza dei lavoratori interessati (art. 18 cpv. 2 LL).
Art. 12 cpv. 2
I lavoratori delle panetterie, pasticcerie e confetterie hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile. Le domeniche libere che cadono durante le vacanze minime legali non possono essere computate a queste 12 domeniche libere. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore deve essere accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive, ossia un risposo settimanale complessivo di 47 ore.
Art. 13
Il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile (art. 20 cpv. 2 LL).
4.3 Art. 43 OLL 2 – Manifestazioni
Nella prassi attuale il campo d’applicazione degli articoli 27 capoverso 1 lettera c OLL 1 (nuovo art. 27 cpv. 2 OLL 1) e 43 OLL 2 è interpretato in maniera molto diversa, il che comporta anche differenze a livello di attuazione. Il progetto di modifica dell’articolo 27 OLL 1 e dell’articolo 43 OLL 2 si prefigge di uniformare le prassi esistenti e semplificarne l’applicazione, sia per le aziende che per le autorità d’esecuzione della legge sul lavoro.
Poiché anche l’articolo 43a OLL vigente ha lo stesso oggetto, si è deciso di integrarlo nell’articolo 43 OLL 2. Per il personale delle aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni, non vi
è alcuna modifica, continuano a valere le stesse deroghe.
Definizione di manifestazione (cpv. 5)
Per manifestazione si intende qualsiasi evento accessibile al pubblico come segnatamente le esposizioni o e esposizioni destinate alla vendita di prodotti organizzate in un luogo fisso o variabile (diverso dal luogo abituale di lavoro), i festival, i concerti, le assemblee o i galà, le feste cittadine o di paese, le feste regionali, le feste della vendemmia, le manifestazioni sportive, i mercatini di Natale (senza i negozi circostanti), ecc.
Gli eventi legati a un’azienda (come gli anniversari aziendali che corrispondono ai multipli di 10 e 25 anni, le giornate porte aperte, ecc.) o le notti dei musei non rientrano nel campo d’applicazione di questa disposizione e richiedono un’autorizzazione ufficiale preliminare (cfr. art. 27 OLL 1).
Definizione di aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni
Questa definizione non è modificata e corrisponde a quella dell’articolo 43a OLL 2 vigente.