Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/56: Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 16 pagine
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Sussiste un urgente bisogno anche quando, per esempio, non è possibile compensare ritardi di produzione entro i termini previsti con altre misure. Possono verificarsi simili ritardi in caso di interruzioni nei circuiti di produzione o di guasti a macchinari, del rinnovo di queste installazioni, di interruzioni nell’approvvigionamento di energia o nella consegna di materie prime o di prodotti semilavorati. L’urgente bisogno è ancora più giustificato se il mancato rispetto dei termini di consegna è punito con una pena convenzionale o può comportare la perdita di altre ordinazioni. Vi è un urgente bisogno anche quando l’azienda, in aggiunta alla produzione normale, riceve da un cliente un’ordinazione supplementare importante da svolgere in tempi brevi, la quale non può essere trattata con i mezzi usualmente disponibili e il cui rifiuto potrebbe comportare la perdita del cliente.
Il disagio arrecato ai clienti, al pubblico o all’attività dell’azienda non giustifica di per sé il rilascio di un permesso di lavoro notturno o domenicale.
Lettera b numero 2: sussiste un urgente bisogno quando l’attività comporta un rischio segnatamente per i lavoratori e il suo svolgimento durante i giorni feriali (lavoro diurno o serale) è impossibile o è possibile soltanto in maniera limitata (ad es. cantieri su strade principali o con traffico intenso, lavori in gallerie, controllo o revisione di impianti di sicurezza, ecc.).
Le cause di un urgente bisogno possono anche essere dettate dall’interesse pubblico e richiedere che alcuni lavori siano svolti di notte o la domenica (ad es. cantieri su strade che costituiscono l’unico accesso a una determinata località, attività che ostacolano i trasporti pubblici).
Capoverso 2
Sussiste un urgente bisogno quando nel quadro di particolari eventi aziendali aperti al pubblico o di manifestazioni legate a consuetudini locali devono essere svolti, di notte o la domenica, lavori di durata limitata. Si tratta di eventi quali anniversari aziendali (multipli di 10 e 25 anni), notti dei musei, notti dell’industria, ecc.
Questa disposizione deve essere interpretata in relazione con l’articolo 43 OLL 2. Entrambe le disposizioni riguardano il personale occupato nel quadro di manifestazioni. A differenza dell’articolo 27 capoverso 1 lettera c OLL 1, il nuovo articolo 27 capoverso 2 OLL 1 contempla unicamente le manifestazioni di carattere locale, mentre l’articolo 43 OLL 2 quelle a livello nazionale.
Va rammentato che i Cantoni possono stabilire al massimo quattro domeniche all’anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza che vi sia bisogno di un’autorizzazione (cfr. art. 19 cpv. 6 LL). Sono fatte salve le prescrizioni di polizia sul riposo domenicale e sull’orario di apertura delle aziende di vendita al minuto (art. 71 lett. c LL).
Capoverso 3 (cpv. 2 vigente)
Il capoverso 3 corrisponde al capoverso 2 attualmente in vigore. Non sono state apportate modifiche.