Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/56: Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 16 pagine

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4.1 Art. 12 OLL 2 – Numero di domeniche libere

Secondo la legge sul lavoro, il lavoro domenicale di una durata superiore a cinque ore deve essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero, della settimana precedente o successiva (cfr. art. 20 cpv. 2 LL). Questa formulazione, che corrisponde al contenuto delle Indicazioni della SECO relative all’OLL 2 concernenti l’articolo capoversi 1bis e 2 OLL 2, è ripresa nel tenore dell’articolo stesso per garantire un’applicazione uniforme da parte delle autorità d’esecuzione e delle aziende. La modifica prevista permette anche di uniformare il tenore dell’articolo nelle varie versioni linguistiche. Il riposo settimanale è ora ritenuto accordato se cade nella settimana in cui il lavoratore lavora la domenica o nella settimana successiva.

4.2 Art. 27 OLL 2 – Panetterie, pasticcerie, confetterie

Campo d’applicazione (cpv. 3)

La definizione applicabile alle panetterie, pasticcerie e confetterie rimane invariata. Sono considerate tali tutte le aziende che producono articoli di panetteria, pasticceria e confetteria. È indifferente se si tratta di aziende piccole o grandi o se i prodotti sono venduti dall’azienda direttamente al consumatore in propri negozi annessi.

Questo articolo continua ad applicarsi a tutti i lavoratori occupati nella produzione in panetterie, pasticcerie e confetterie e a quelli che svolgono in queste aziende occupazioni ausiliarie o secondarie (ad es. lavori di imballaggio o pulizia). Questi lavori ausiliari o secondari devono tuttavia avere un legame diretto con la produzione vera e propria.

I negozi in questione rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni speciali soltanto se vendono prevalentemente articoli di propria produzione.

Capoverso 1

Finora le panetterie, le pasticcerie e le confetterie potevano occupare personale senza autorizzazione ufficiale per tutta la notte per due giorni alla settimana e per gli altri giorni a partire dalle 01.00. Dovevano però disporre di un permesso se volevano iniziare a lavorare prima di tale ora durante la notte. Considerato il risconoscimento dell’indispensabilità secondo il numero 4 dell’allegato dell’OLL 1, la SECO ha accordato sistematicamente a molte aziende permessi per tutta la notte e tutta la domenica. In questi casi, spesso, non si sapeva quali disposizioni fossero applicabili, se quelle dell’OLL 2 o quelle generali della legge sul lavoro e dell'OLL 1 in materia.

Per chiarire la questione delle disposizioni applicabili e riflettere chiaramente la prassi già in atto, è ora previsto che le panetterie, le pasticcerie e le confetterie possano occupare i loro lavoratori tutta la notte senza dover ottenere un’autorizzazione ufficiale. Devono tuttavia rispettare le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale.

Disposizioni speciali applicabili

Art. 4

Nel settore della produzione le panetterie, pasticcerie e confetterie possono occupare i loro lavoratori tutta la notte e tutta la domenica senza autorizzazione. Nei loro negozi possono occupare il personale di vendita per tutta la domenica senza autorizzazione.

Art. 10 cpv. 5

À condizione che nella media delll’anno civile sia garantita la settimana di cinque giorni (cfr. Indicazioni della SECO concernenti l’art. 22 OLL 1), i lavoratori che effettuano lavoro notturno