Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/56: Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
3.5 Art. 41 OLL 1 – Domanda
L’articolo 41a enumera le condizioni da soddisfare per presentare una domanda per ottenere dai Cantoni e dalla Confederazione un permesso concernente la durata del lavoro. Nell’articolo articolo sono ora stati aggiunti i termini necessari per la presentazione di una simile domanda. Questi termini permetteranno all’autorità competente di analizzare in maniera adeguata se sono rispettati i criteri dell’urgente bisogno (cfr. art. 27 OLL 1) o dell’indispensabilità (cfr. art. 28 OLL
1) e, se necessario, di chiedere informazioni supplementari all'azienda.
I termini previsti dalla presente disposizione faciliteranno l’esercizio del diritto di ricorso delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati riconosciuto dall’articolo 58 LL.
Capoverso 1 lettera a
In linea di principio il datore di lavoro deve presentare la sua domanda non appena è nota la pianificazione dei lavori di notte o la domenica. La data dei lavori nel quadro di un cantiere su una strada, ad esempio, può essere nota con molto anticipo e l’analisi della conformità dei turni può risultare complessa e richiedere all’autorità un certo tempo. In ogni caso, la domanda deve essere presentata all’autorità cantonale almeno una settimana prima della data prevista di inizio del lavoro.
A titolo eccezionale, se per motivi urgenti e imprevisti il lavoro notturno o domenicale si rivela necessario, il datore di lavoro può presentare la domanda dopo la scadenza del termine, motivando tuttavia il ritardo. Nei casi imprevedibili di minima importanza, il datore di lavoro pu^o rinunciare alla presentazione tardiva della domanda (art. 49 cpv. 2 LL).
Capoverso 1 lettera b
Una domanda di permesso deve essere presentata alla SECO almeno otto settimane prima della data prevista di inizio del lavoro. Se questo termine non può essere rispettato, l’azienda dovrà rivolgersi all’autorità cantonale per ottenere un permesso di lavoro temporaneo (transitorio) in modo da poter iniziare il lavoro alla data prevista. L’autorità cantonale analizzerà la domanda in base ai criteri stabiliti all’articolo 27 capoverso 1 OLL 1.
Capoverso 2
Questo capoverso viene precisato specificando che la domanda deve essere debitamente motivata. Questo requisito è già esistente.
3.6 Allegato OLL 1
Per i processi lavorativi contemplati nell’allegato e per i processi che vi sono connessi in maniera indissociabile, segnatamente i lavori preparatori, i controlli della qualità, la logistica, ecc., il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico è ritenuto indispensabile.
Il lavoro notturno o domenicale è ritenuto indispensabile anche se è organizzato quale lavoro continuo (o continuo atipico). Questa forma di organizzazione del lavoro è esplicitamente aggiunta nella parte introduttiva dell’allegato (lettera b).
Numero 4
Panetterie, pasticcerie, confetterie: si prevede di assoggettare completamente all’OLL 2 la produzione di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria (cfr. progetto di modifica dell’art. 27 OLL 2). Pertanto, le panetterie, pasticcerie e confetterie non avranno più bisogno di ottenere un permesso concernente la durata del lavoro per questa attività. Per la consegna (ad es. alle filiali), invece, dovranno continuare a chiedere un permesso concernente la durata del lavoro, dato che questa attività non è soggetta all'articolo 27 OLL 2 (indipendentemente dal fatto che la