Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/56: Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 16 pagine

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Art. 11

Le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni possono anticipare o differire di tre ore al massimo il periodo della domenica (art. 18 cpv. 1 LL). L’anticipazione o il differimento può essere effettuato soltanto per l’intera azienda o per una sua parte ben definita e non per singoli lavoratori. È inoltre necessario il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o della maggioranza dei lavoratori interessati (art. 18 cpv. 2 LL).

Art. 12 cpv. 1

I lavoratori hanno diritto ad almeno 26 domeniche libere per anno civile. Queste possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno civile (e non una settimana su due, come previsto dall’art. 20 cpv. 2 LL). Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera.

Art. 13

Il riposo compensativo per il lavoro festivo effettuato non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile (art. 20 cpv. 2 LL).

4.4 Art. 48 OLL 2 – Aziende di costruzione e di manutenzione di impianti di trasporto pubblico

Il campo di applicazione dell’attuale articolo 48 OLL 2 è limitato alle imprese di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari che possono lavorare solo su impianti della rete ferroviaria. Tutti i lavori che si svolgono nelle vicinanze di binari diversi da quelli ferroviari e che richiedono un arresto parziale o totale dell’impianto di trasporto non sono contemplati e richiedono l'ottenimento preliminare di un permesso concernente la durata del lavoro. I permessi vengono sistematicamente rilasciati dalle autorità, dato che in questo tipo di situazione sono sempre soddisfatte in particolare le condizioni dell’articolo 27 OLL 1 (soprattutto la sicurezza dei lavoratori). La nuova versione dell’articolo 48 OLL 2 propone di estendere il campo di applicazione di questa disposizione a tutta la rete dei trasporti pubblici e ai lavori svolti nelle vicinanze dei binari.

Con la nuova disposizione le aziende possono occupare lavoratori tutta la notte o la domenica senza autorizzazione, purché ciò sia necessario per garantire il buon funzionamento dei trasporti pubblici. I lavoratori beneficiano inoltre di almeno 26 domeniche libere per anno civile, che possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno, purché venga garantita almeno una domenica libera ogni trimestre.

Le aziende di costruzione e di manutenzione in questione eseguono lavori di esercizio, manutenzione, ampliamento e rinnovo su mandato di un’azienda soggetta alla legge sulla durata del lavoro (LDL, RS 822.21). Secondo l’articolo 1 LDL, sottostanno alla LDL le imprese ferroviarie (treno, tram, metropolitana), filoviarie e di trasporto a fune (funicolare, teleferica). Sono esclusi dal campo di applicazione di questa disposizione i mezzi di trasporto pubblico autonomi che non sono legati un impianto fisso.

I lavori devono implicare la chiusura parziale o totale dell’impianto di trasporto ed essere direttamente collegati a tale impianto. Sono autorizzati a condizione che nessuna pianificazione o misura organizzativa ne consenta l’esecuzione di giorno o la sera durante i giorni feriali. Lo scopo di queste attività sono interventi. Questi lavori devono riguardare interventi:

1. su binari (linee ferroviarie, funicolari, risanamento di ponti o tunnel, ecc.),

2. nelle immediate vicinanze di binari (pareti antirumore, passaggi a livello, ecc.),