Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/56: Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 16 pagine

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Personale interessato (cpv. 1 e 2)

Le disposizioni speciali si applicano esclusivamente alle attività menzionate ai capoversi 1 e 2. Non è soggetto alle disposizioni speciali il personale che si occupa di altre attività non direttamente legate allo svolgimento delle manifestazioni, come il lavoro amministrativo, la preparazione con lungo anticipo della manifestazione e del materiale necessario per l’esposizione, la promozione pubblicitaria che accompagna un evento, ecc.

Per quanto riguarda il capoverso 1, il personale deve in linea di principio essere impiegato al di fuori del luogo abituale di lavoro, tranne nel caso del personale delle aziende per conferenze, congressi o fiere che si svolgono sempre in un luogo fisso. Per tale personale gli impieghi si svolgeranno sempre nel luogo abituale di lavoro.

Il personale delle aziende che forniscono servizi connessi alle manifestazioni rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 43, a meno che non si applichi un’altra disposizione speciale dell’OLL 2 (ad es. art. 23 o 45 OLL 2). Si tratta di attività quali l’installazione e lo smontaggio degli stand nonché l’installazione, lo smontaggio, il servizio e la manutenzione delle infrastrutture immediatamente prima, durante e subito dopo una manifestazione. Sono inclusi anche i servizi forniti agli espositori e ai visitatori (in particolare l’assistenza ai partecipanti, la consegna e la vendita di merci necessarie alla manifestazione, i lavori di pulizia).

Disposizioni speciali

Art. 4

Nel quadro di una manifestazione le aziende possono occupare lavoratori durante la notte e la domenica senza autorizzazione.

Art. 7 cpv. 1

Per manifestazioni di durata superiore a sei giorni ma limitate nel tempo i lavoratori possono, in deroga all’articolo 21 capoverso 3 OLL 1, essere occupati sino a 11 giorni consecutivi. In questo caso, al termine di questi 11 giorni di lavoro consecutivi devono essere accordati loro almeno tre giorni di congedo. Questi tre giorni devono essere accordati immediatamente dopo il riposo giornaliero di 11 ore. Ne risulta in un periodo di riposo settimanale di 83 ore consecutive (3 x 24 ore + 11 ore). Deve inoltre essere rispettata la settimana di cinque giorni nella media dell’anno civile (cfr. Indicazioni relative alll’OLL 1 concernenti l’art. 22 OLL 1).

Tuttavia, questa disposizione si applica soltanto ai dipendenti occupati in una stessa manifestazione di lunga durata senza interruzione, ossia più di sei giorni consecutivi. Il numero effettivo di giorni di lavoro deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per lo svolgimento del lavoro e in ogni caso a un massimo di 11 giorni.

Per proteggere i lavoratori interessati, il prolungamento della settimana lavorativa non può essere applicato contemporaneamente al prolungamento della durata del lavoro notturno secondo l’articolo 10 capoverso 4 OLL 2.

Art. 10 cpv. 4

In deroga alle disposizioni della legge sul lavoro e dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni possono estendere la durata del lavoro notturno, per singole notti, a 11 ore in uno spazio di 13 ore. In questo modo possono far fronte a picchi di lavoro. Il carico di lavoro supplementare è compensato dal fatto che la durata del lavoro notturno non può superare le 9 ore regolamentari per notte nella media della settimana civile. Il prolungamento della durata del lavoro notturno non può essere applicato contemporaneamente al prolungamento della settimana lavorativa secondo l’articolo 7 capoverso 1 OLL 2.