Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/56: Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 16 pagine
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organizzativa consenta di svolgerli di giorno o la sera durante i giorni feriali. Se i lavori di pulizia in questione potrebbero essere eseguiti di giorno durante un giorno feriale, l’articolo 51 OLL 2 non è applicabile.
Numero 1
Nelle aziende assoggettate a questa ordinanza (art. 15- 52 OLL 2), il lavoro notturno o domenicale può in linea di principio essere svolto senza autorizzazione. Le aziende di pulizia possono altresì eseguire in tali aziende lavori di pulizia di notte o la domenica senza autorizzazione qualora e fintantoché ciò sia necessario per il buon funzionamento dell’azienda.
Numero 2
Se un’azienda non è autorizzata a lavorare di notte e la domenica secondo l’articolo 4 OLL 2, ma dispone di un permesso corrispondente (in virtù degli art. 17 e 19 o dell’art. 24 della legge), le aziende di pulizia possono svolgere in tale azienda lavori di pulizia anche di notte e la domenica senza autorizzazione, purché ciò sia necessario per il buon funzionamento dell’azienda in questione.
Numero 3
Vi sono altre leggi che autorizzano il lavoro notturno e domenicale per determinate aziende. Per esempio, la LDL autorizza il lavoro notturno e domenicale nelle aziende di trasporti pubblici in concessione. A questo proposito, è possibile che un’impresa ferroviaria debba ad esempio pulire i vagoni nelle prime ore del mattino, dato che questi verranno utilizzati tutto il giorno.
4.6 Art. 51a OLL 2 – Aziende che svolgono compiti di manutenzione
Questa nuova disposizione mira a coprire le situazioni in cui i lavori di manutenzione devono imperativamente essere eseguiti di notte o la domenica per garantire, nell’interesse pubblico, la continuità delle attività delle aziende in cui sono eseguiti. Si tratta, ad esempio, della riparazione o della sostituzione di un ascensore necessario per il trasporto dei pazienti in un ospedale. Le aziende la cui attività deve essere garantita senza interruzione nell’interesse pubblico sono le seguenti:
a. istituti ospedalieri e cliniche (art. 15 OLL 2)
b. case e internati (art. 16 OLL 2)
c. aziende di radiodiffusione e di televisione (art. 31 OLL 2)
d. aziende di telecomunicazione (art. 32 OLL 2)
e. centrali telefoniche (art. 33 OLL 2)
f. aziende di approvvigionamento in energia e acqua (art. 49 OLL 2)
g. aziende di depurazione delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti domestici (art. 50 OLL 2)
h. aeroporti (ordinanza del DEFR per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l’articolo 26a capoverso 2 dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (RS 822.112.1). Negli aeroporti è riconosciuto che il funzionamento deve essere garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche se le attività sono normalmente interrotte durante la notte.
Le aziende che si occupano della manutenzione possono altresì far valere l’articolo 51a OLL 2 se svolgono lavori in istituti di diritto pubblico (in particolare ospedali pubblici privi di personalità giuridica) che non sottostanno alla legge secondo l’articolo 7 OLL 1.