Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/56: Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 16 pagine

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Il contenuto delle lettere a e b resta invariato. Il loro ordine è stato invertito per tener conto della loro importanza nella prassi.

L’attuale articolo 28 capoverso 2 lettera c sulla concorrenza internazionale è stato stralciato. Questa disposizione non ha nella pratica alcuna portata propria e gli aspetti legati alla concorrenza internazionale sono sempre stati esaminati in relazione agli investimenti o ai costi d'interruzione elevati (art. 28 cpv. 2 lett. a e b OLL 1 vigente). Finora la SECO non ha mai rilasciato permessi esclusivamente sulla base dell’attuale lettera c, per cui lo stralcio di questa disposizione è giustificato.

Capoverso 2 (cpv. 3 vigente)

La definizione dei bisogni particolari dei consumatori è stata riformulata. Si tratta dei bisogni di interesse pubblico che non possono essere soddisfatti senza ricorrere al lavoro notturno o domenicale.

Rispetto alla formulazione attuale, è importante poter offrire ai consumatori interessati beni o servizi necessari e indispensabili quotidianamente, ma non è più necessario che tali beni o servizi lo siano per «una gran parte della popolazione».

A titolo di esempio si possono menzionare i servizi di soccorso, i trasporti per disabili, i servizi di consegna dei giornali quotidiani e domenicali o la pulizia dei servizi igienici e dei luoghi pubblici.

Deve trattarsi di beni o servizi veramente indispensabili e necessari quotidianamente, il cui bisogno non può essere soddisfatto in nessun altro modo se non ricorrendo a un lavoro supplementare durante la notte o la domenica.

Nel quadro della fornitura di personale a prestito, va effettuata una distinzione: il personale a prestito deve essere impiegato negli ospedali, nei ristoranti, ecc., anche di notte e la domenica, ma è possibile organizzare l’assunzione e il collocamento del personale necessario senza ricorrere al lavoro notturno o domenicale del personale dell’impresa di fornitura di personale a prestito.

Capoverso 3 (cpv. 1 vigente)

Lettera a: il contenuto non ha subìto modifiche.

Lettera b: contrariamente al tenore attuale di questa disposizione, la sicurezza dei lavoratori è chiaramente menzionata nell’articolo stesso e non soltanto nelle Indicazioni relative all'OLL 1.

Lettera c: si tratta in questo caso di una nuova forma di indispensabilità tecnica. Nel settore della logistica le merci devono essere messe a disposizione, caricate e consegnate rapidamente. Se la catena di approvvigionamento di prodotti freschi come verdure, carne, prodotti lattierocaseari o prodotti di panetteria e pasticceria viene interrotta, vi è il rischio che i prodotti deperiscano a causa della loro breve durata di conservazione. Inoltre, se il flusso delle merci è interrotto, i prodotti con una lunga durata di conservazione ma di immediata necessità (ad es. derrate alimentari non deperibili, prodotti di consumo delle aziende del commercio al minuto, pezzi di ricambio per le autorimesse, medicamenti per le farmacie e materiali da costruzione per i cantieri) non potrebbero più essere messi a disposizione rapidamente, il che nel peggiore dei casi comporterebbe una penuria o un’interruzione delle attività, situazione questa che deve essere evitata. Il rifornimento degli scaffali nei negozi deve avvenire in linea di principio durante