Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/56: Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 16 pagine
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3. sui sistemi di alimentazione con corrente di trazione (sottostazioni elettriche, linee elettriche, linee aere di contatto, impianti di alimentatione, ecc.).
4. sui dispositivi di sicurezza e di gestione del traffico (dispositivo di controllo dei treni, deviatoi, freni di sicurezza delle funicolari, cabine delle funicolari, sistemi elettromeccanici, ecc.), o
5. per garantire la sicurezza dei trasporti (potatura, abbattimento di alberi nelle vicinanze dei binari, abbassamento del terreno, ecc.).
ll committente dei lavori deve fornire alle aziende di costruzione e di manutenzione una motivazione scritta e documentata della necessità di lavorare di notte o la domenica. Questa motivazione deve poter essere presentata in qualsiasi momento su richiesta degli organi d’esecuzione.
I lavori su impianti nuovi (ossia impianti di trasporto o nuovi tratti di linea non ancora in funzione) e su edifici (ad esempio stazioni, fermate di tram, depositi, ecc.) non rientrano nel campo di applicazione dalle disposizioni speciali e sono soggetti ad autorizzazione.
4.5 Art. 51 OLL 2 – Aziende di pulizia
La nuova versione dell’articolo 51 OLL 2 ha lo scopo di semplificare e uniformare l’applicazione delle disposizioni sulla durata del lavoro per le aziende di pulizia. Anche se l’attività si svolge in un’azienda assoggettata all’OLL 2, l’azienda di pulizia non potrà più far valere le disposizioni speciali applicabili all’azienda committente. In questi casi l’azienda di pulizia dovrà osservare le regole usuali della LL e dell’OLL 1. Per contro, in futuro l’azienda di pulizia potrà far valere la possibilità di lavorare di notte o la domenica senza autorizzazione anche quando dovrà svolgere un lavoro in un’azienda titolare di un permesso della SECO che consente un sistema di organizzazione del tempo di lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su sette, o in un’azienda in cui il lavoro notturno o domenicale è autorizzato in virtù di un’altra legge (in particolare la LDL). Il numero di domeniche libere che l’azienda di pulizie deve accordare ai suoi lavoratori è identico a quello indicato dalla legge, ossia 26. L’azienda di pulizia potrà però ripartire queste domeniche libere in modo irregolare nel corso dell’anno civile, purché nel corso di un trimestre venga garantita almeno una domenica libera (cfr. art. 12 cpv. 1 OLL 2).
Il committente dei lavori deve fornire alle aziende di pulizia una motivazione scritta e documentata della necessità del lavoro notturno o domenicale. Questa motivazione deve poter essere presentata in qualsiasi momento su richiesta degli organi d’esecuzione.
Lavori di pulizia
Le aziende di pulizia sono imprese che eseguono qualsiasi tipo di lavoro di pulizia, negli edifici, nelle strade e nelle piazze, nelle strutture pubbliche o private, ecc. Oltre ai classici lavori di pulizia come il lavaggio dei pavimenti o dei mobili, rientrano in questo articolo anche lavori come la rimozione di foglie, neve o rifiuti da piazzali e viali.
I lavori contemplati da questa disposizione sono i lavori di pulizia in senso stretto, non includono la manutenzione degli impianti (cfr. art. 51a OLL 2).
Aziende in cui si svolge l’intervento (lett. b)
I lavoratori sono occupati in un’azienda in cui viene regolarmente svolto il lavoro notturno e domenicale conformemente alle e lettere a–c del nuovo articolo 51 OLL 2.
Il lavoro notturno o domenicale deve essere necessario per il buon funzionamento dell’azienda in cui vengono svolte le pulizie. I lavori sono autorizzati purché nessuna pianificazione o misura