Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/56: Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 21 pagine
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BS, FR, GE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, AIPL e UDC reputano necessario aggiungere le conseguenze giuridiche del mancato rispetto dei termini. Inoltre, BL, GE, GL, UR e ZH temono che il termine di una settimana possa causare difficoltà di carattere pratico alle imprese, poiché molte domande sono presentate meno di una settimana prima dell’inizio dei lavori. BL ritiene necessario modificare l’articolo 41 capoverso 1 lettera a OLL 1 nel senso che la domanda deve essere presentata almeno «cinque giorni lavorativi prima della data prevista di inizio del lavoro». Secondo BL, inoltre, le Indicazioni devono chiarire le possibili implicazioni per il diritto di ricorso riconosciuto dall’articolo 58 LL e menzionato nel rapporto esplicativo (cfr. anche ZH, secondo cui manca una correlazione tra i termini fissi di presentazione della domanda e il diritto di ricorso sancito nella legge). BE presuppone che il termine di una settimana per la presentazione della domanda sia un termine ordinatorio, pertanto possono essere trattate anche le domande pervenute successivamente. Secondo GL la lettera a deve essere modificata come segue: «per il lavoro notturno o domenicale temporaneo: all’autorità cantonale, non appena la pianificazione dei lavori è nota, ma al più tardi prima della data prevista di inizio del lavoro; è fatto salvo l’articolo 49 capoverso 2 della legge». GR e VD ritengono invece troppo breve il termine di una settimana. GR sostiene che, con una simile prescrizione, nella prassi le domande non saranno quasi mai presentate più di una settimana prima della data di inizio del lavoro. Considerando che il trattamento delle domande da parte degli ispettorati del lavoro richiede alcuni giorni, reputa quindi troppo breve il termine di una settimana, che non lascia praticamente tempo all’impresa di conformarsi agli eventuali obblighi correlati al rilascio del permesso. Secondo Suissetec, il termine di una settimana prima della data prevista di inizio del lavoro è attuabile, soprattutto perché, nei casi urgenti e non prevedibili, la domanda può essere presentata anche successivamente e, nei casi menzionati nell’articolo 51a OLL 2, non sarà necessario presentare alcuna domanda in futuro. Infine, secondo CP e l’UDC è più opportuno lasciare ai Cantoni la facoltà di stabilire i termini per la presentazione delle domande cantonali.
Se il termine di otto settimane conformemente al capoverso 1 lettera b non può essere rispettato, secondo il rapporto esplicativo l’azienda deve rivolgersi all’autorità cantonale per ottenere un permesso di lavoro temporaneo (transitorio). BS, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZH e AIPL chiedono che questa disposizione sia precisata, mentre AI e VD auspicano che sia stralciata, poiché da un lato l’urgente bisogno secondo l’articolo 27 OLL 1 non può essere di norma comprovato, quindi le domande vengono respinte, dall’altro non è accettabile che in futuro siano i Cantoni a dover verificare l’adempimento dei criteri di cui all’articolo 28 OLL 1. GE, invece, accoglie con favore il rilascio di permessi transitori da parte dell’autorità cantonale e chiede in proposito un’aggiunta nel capoverso 1 lettera b come pure nel rapporto esplicativo.
USS, PS, UNIA e VD chiedono di aggiungere quanto segue nel capoverso 1: «Le domande di permessi concernenti la durata del lavoro devono essere presentate dopo aver consultato le parti sociali» e di modificare il capoverso 2 lettera e nel seguente modo: «la conferma che è stato ottenuto il consenso scritto del lavoratore ...».
UPSC chiede di stabilire anche i termini entro i quali l’autorità deve approvare o rifiutare la domanda in modo da garantire la certezza del diritto e la sicurezza della pianificazione per l’azienda richiedente.
4.6 Allegato OLL 1
FER e UPSC accolgono generalmente con favore l’ampliamento dell’allegato OLL 1. CP si esprime positivamente in merito al numero 11 (cfr. sotto), al numero 13 concernente l’inclusione dei processi di finitura delle superfici e al numero 18 concernente l’introduzione della categoria dei resoconti finanziari da coordinare a livello internazionale. UPSC approva anche l’aggiunta del numero 18. Per il numero 9 (Processi lavorativi chimici, chimico-fisici, farmaceutici e biologici), il numero 15 (Orologeria) e il numero 16 (Industria elettronica) non sono state formulate osservazioni.
601-15.2-00002 \ COO.2101.104.2.3917405 10/21