Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/56: Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 21 pagine

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4.6.1 Parte introduttiva

Secondo CP è inutile aggiungere «L’autorità competente si riserva il diritto di richiedere una prova concreta dell’indispensabilità», poiché nel presente allegato il lavoro notturno o domenicale è considerato indispensabile, pertanto l’autorità può ovviamente chiedere la prova dell’indispensabilità in qualunque momento.

4.6.2 Numero 4 – Produzione di articoli di panetteria, pasticceria, confetteria nonché trasformazione della carne e del pesce

USS, PS, UNIA e VD chiedono di stralciare il numero 4, poiché le norme derogatorie dei suddetti settori sono già disciplinate nell’OLL 2. Syna e Travail.Suisse propongono di eliminare «produzione» da «la produzione e la consegna di carne e di pesce», poiché non tutti i metodi di produzione dei vari tipi di carne e pesce comportano un urgente bisogno di lavoro notturno e domenicale. Secondo VD questi processi lavorativi devono essere valutati caso per caso.

CP propone di aggiungere un numero separato (n. 4a) per la carne e il pesce, poiché da un lato appare peculiare inserire la trasformazione della carne e del pesce nella categoria degli articoli di panetteria, pasticceria e confetteria e, dall’altro, le panetterie e le aziende che trasformano la carne sono state trattate separatamente nell’articolo 27 e nell’articolo 27a OLL 2. A prescindere da ciò, CP approva che la produzione di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria sia pienamente assoggettata all’OLL 2 e che sia stata inserita la consegna di tali articoli, tuttavia non capisce l’aggiunta della produzione di carne, alla quale si applica già l’articolo 27a OLL 2. È per contro opportuna in relazione alla consegna di carne. Per quanto riguarda la trasformazione del pesce, l’aspetto della produzione deve essere disciplinato nell’articolo 27a OLL 2 per gli stessi motivi validi per il settore della carne. È tuttavia opportuno che l’allegato tratti la consegna di questi prodotti.

Secondo UPSC, equiparare la carne agli articoli di panetteria, pasticceria e confetteria è giustificato in considerazione della loro rilevanza ai fini dell’approvvigionamento.

4.6.3 Numero 11 – Fabbricazione della calce e del cemento

In merito all’allegato dell’OLL 1 ZG è l’unico Cantone a esprimere il proprio parere: per evitare fraintendimenti, auspica che nel numero 11 dell’ordinanza si parli di «progetti pubblici di costruzione».

USS, PS, Syna, Travail.Suisse e UNIA chiedono di aggiungere quanto segue: «la produzione di materiali per progetti di costruzione stradale e ferroviaria (ad es. asfalto, calcestruzzo, ghiaia, cemento), purché riguardi i cantieri ai quali si applica l’articolo 48 OLL 2». Occorre garantire che solo la produzione di materiale da costruzione la cui consegna è realmente imperativa per urgenti cantieri stradali e ferroviari sia considerata indispensabile.

CP approva espressamente il numero 11 e ritiene giustificata l’integrazione della produzione di materiali destinati a progetti di costruzione stradale e ferroviaria.

4.7 Art. 12 OLL 2 – Numero di domeniche libere

In merito all’articolo 12 OLL 2 non sono state formulate osservazioni da parte dei Cantoni, fatta eccezione per i pareri positivi di GE e VD. GE si esprime in maniera analoga a VD. Si ritiene favorevole alla modifica della disposizione poiché la formulazione corrisponde alle attuali Indicazioni della SECO, il che consente di garantire l’unitarietà nell’applicazione sia per le imprese che per le autorità di esecuzione.» Anche CP, SSCI, senesuisse, usam e UPSC approvano la nuova formulazione dell’articolo 12 OLL 2. CP condivide le modifiche poiché offrono una maggiore flessibilità alle imprese nell’organizzazione della durata del lavoro e del riposo. SSCI approva la formulazione più comprensibile dell’articolo. Secondo Senesuisse è opportuno stabilire esplicitamente nel capoverso 2bische il lavoratore può «compensare» il lavoro domenicale nella settimana precedente o successiva alla domenica di lavoro. Infine UPSC approva

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