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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 19 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»
e. 20 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’ammissione del primo medicamento biosimilare il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento si situa in media tra 25 e 40 milioni di franchi all’anno;
f. 30 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’ammissione del primo medicamento biosimilare il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento supera in media 40 milioni di franchi all’anno.
Art. 65dquaterRiesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: riesame
dell’economicità di preparati con principio attivo noto che non figurano come generici nell’elenco delle specialità
1 Il riesame dell’economicità secondo l’articolo 65d capoverso 1 di un preparato con principio attivo noto che non figura come generico nell’elenco delle specialità è determinato dalle disposizioni relative alla valutazione dell’economicità secondo l’articolo 65cter.
2 Un preparato con principio attivo noto secondo l’articolo 65ctercapoverso 3 è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna non supera il prezzo di fabbrica per la consegna dei generici con la stessa composizione di principi attivi praticato il 1° dicembre dell’anno del riesame.
Art. 65e
Abrogato
Art. 65f cpv. 2
2 Fino al riesame delle condizioni di ammissione secondo l’articolo 65d, il preparato originale è considerato economico se il titolare dell’omologazione chiede di rinunciare al 35 per cento della maggiore cifra d’affari prevista; la rinuncia è trasformata in una riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna. Sono esclusi i preparati originali:
a. il cui previsto aumento delle quantità comporta un volume di mercato di oltre il 20 per cento superiore rispetto a prima dell’omologazione della nuova indicazione; oppure
b. il cui maggiore volume di mercato previsto non è determinabile, segnatamente nei seguenti casi:
1. il preparato originale o la nuova indicazione sono ammessi per un periodo determinato e il termine scade entro i due anni seguenti;
2. per il medesimo preparato originale sono ammesse numerose nuove indicazioni entro un breve lasso di tempo;
3. è previsto un aumento di oltre il 10 per cento della cifra d’affari per le indicazioni finora rimunerate.
Art. 67 Prezzi
1 L’elenco delle specialità indica i prezzi massimi vincolanti di vendita al pubblico per la consegna da parte di farmacisti, medici, ospedali e case di cura.