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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 19 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»
a. sulla base di un confronto con la mediana dei prezzi dello stesso medicamento praticati in Stati di riferimento (confronto con i prezzi praticati all’estero);
b. sulla base di un confronto del prezzo medio di altri medicamenti per il trattamento della stessa malattia (confronto terapeutico trasversale).
3 Per la determinazione del prezzo considerato economico vengono presi in considerazione con una ponderazione del 50 per cento ciascuno i prezzi determinati come indicato al capoverso 2 lettere a e b.
Art. 65cbisValutazione dell’economicità: confronto terapeutico trasversale
1 Il confronto terapeutico trasversale è effettuato sulla base dell’indicazione principale del medicamento. È considerata indicazione principale l’indicazione per la quale il medicamento è utilizzato con maggior frequenza.
2Per i medicamenti che a seconda dell’indicazione sono utilizzati da soli oppure in combinazione con altri medicamenti, il confronto è effettuato sulla base dell’indicazione più frequente per la quale il medicamento può essere utilizzato da solo.
3 L’economicità di un’indicazione che non rientra nel campo di applicazione del capoverso 1 o 2 è determinata esclusivamente sulla base del confronto terapeutico trasversale. Il prezzo considerato economico che è stato determinato per questa indicazione non può superare il prezzo considerato economico dell’indicazione principale.
4Sono oggetto di verifica:
a. l’efficacia del medicamento rispetto ad altri medicamenti utilizzati per il trattamento della stessa malattia;
b. il costo giornaliero del medicamento o della cura rispetto a quello di altri medicamenti utilizzati per il trattamento della stessa malattia.
5 Il medicamento è confrontato solo con i medicamenti utilizzati per il trattamento della stessa malattia che presentano un buon rapporto tra beneficio medico e costi.
6 Dopo l’ammissione nell’elenco delle specialità di preparati con principio attivo noto, di generici o di medicamenti biosimilari con la stessa composizione di principi attivi, ed entro al più tardi 15 anni dall’omologazione da parte di Swissmedic della prima forma di commercio del principio attivo contenuto nel preparto originale, il preparato originale e il preparato successore, se quest’ultimo non comporta alcun beneficio terapeutico supplementare rispetto al preparato originale iscritto nell’elenco delle specialità, sono sottoposti a confronto terapeutico trasversale con:
a. preparati originali omologati da Swissmedic da almeno 15 anni;
b. preparati originali per i quali sono iscritti nell’elenco delle specialità generici o medicamenti biosimilari con la stessa composizione di principi attivi;
c. preparati con principio attivo noto che non figurano come generici nell’elenco delle specialità.