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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 19 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»
4 Gli assicuratori forniscono all’UFSP i dati di cui ai capoversi 3 e 3bismediante supporti elettronici. Possono, su richiesta, esserne dispensati dall’UFSP per un periodo limitato se non dispongono dei mezzi tecnici adeguati.
5 Essi forniscono tempestivamente i dati secondo i capoversi 3 e 3bisin modo corretto, completo e a proprie spese. L’UFSP è responsabile affinché, nell’ambito dell’utilizzazione e del collegamento dei dati, sia salvaguardato l’anonimato degli assicurati.
Art. 37e cpv. 2 lett. h
2Essa si compone di 16 membri, di cui:
h. un rappresentante dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic);
Art. 53 lett. e
Sono autorizzati quali laboratori gli istituti che:
e. dispongono di un’autorizzazione corrispondente di Swissmedic, se eseguono analisi per la diagnosi di malattie trasmissibili;
Art. 64a cpv. 1, 4, 5 e 6
1È considerato preparato originale qualsiasi medicamento la cui sostanza attiva è stata omologata per la prima volta da Swissmedic, compresa qualsiasi forma galenica autorizzata allo stesso momento o ulteriormente.
4 È considerato medicamento biosimilare qualsiasi medicamento biologico omologato da Swissmedic che ha una sufficiente similarità con un altro medicamento biologico omologato da Swissmedic (preparato di riferimento) e che si riferisce alla documentazione relativa a tale preparato di riferimento.
5 È considerato preparato con principio attivo noto qualsiasi medicamento omologato da Swissmedic con procedura semplificata, il cui principio attivo è contenuto in un medicamento che è o è stato omologato da Swissmedic.
6 È considerato medicamento omologato per l’importazione parallela qualsiasi medicamento importato direttamente da uno Stato con un sistema di omologazione equivalente, omologato da Swissmedic e con il medesimo principio attivo di un medicamento già omologato in Svizzera e figurante nell’elenco delle specialità.
Art. 65 cpv. 4
4 Abrogato
Art. 65b Valutazione dell’economicità: principio
1 Un medicamento è economico quando al minor costo possibile produce l’effetto terapeutico desiderato.
2 L’economicità di un medicamento è valutata come segue: