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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 19 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»

in co-marketing e dei generici si situa in media tra 4 e 8 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio;

c. 30 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici si situa in media tra 8 e 16 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio;

d. 35 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici si situa in media tra 16 e 25 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio;

e. 40 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici si situa in media tra 25 e 40 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio;

f. 45 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’ammissione del primo generico il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing supera in media 40 milioni di franchi all’anno.

3 Se nell’elenco delle specialità non figura nessun preparato originale corrispondente, nel quadro del riesame secondo l’articolo 65d capoverso 1, viene effettuato esclusivamente un confronto terapeutico trasversale; tale confronto viene effettuato unicamente con generici. I generici per il confronto sono considerati economici solo se sono rispettate le differenze di prezzo di cui al capoverso 1 o 2.

Art. 65dterRiesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: riesame

dell’economicità dei medicamenti biosimilari

Nel quadro del riesame secondo l’articolo 65d capoverso 1, un medicamento biosimilare è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno di uno dei seguenti tassi percentuali al prezzo di fabbrica per la consegna del preparato di riferimento praticato il 1° dicembre dell’anno del riesame:

a. 2,5 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’ammissione del primo medicamento biosimilare il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento non supera in media 4 milioni di franchi all’anno;

b. 5 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’ammissione del primo medicamento biosimilare il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento si situa in media tra 4 e 8 milioni di franchi all’anno;

c. 10 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’ammissione del primo medicamento biosimilare il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento si situa in media tra 8 e 16 milioni di franchi all’anno;

d. 15 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’ammissione del primo medicamento biosimilare il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento si situa in media tra 16 e 25 milioni di franchi all’anno;