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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 19 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 68a Fine dell’obbligo di rimunerazione
1Le seguenti modifiche dell’elenco delle specialità hanno effetto decorsi tre mesi dalla loro pubblicazione:
a. radiazione di medicamenti dall’elenco delle specialità (art. 68) e di singole confezioni di un medicamento;
b. limitazioni dell’indicazione (art. 65g);
c. radiazione di singole indicazioni (art. 65f).
2 Se motivi particolari lo giustificano, segnatamente la radiazione di un’indicazione da parte di Swissmedic per motivi di sicurezza o per mancanza di efficacia, le modifiche secondo il capoverso 1 hanno effetto dal giorno della pubblicazione.
3 Limitazioni temporali nell’ambito di nuove ammissioni, estensioni dell’indicazione e modificazioni della limitazione scadono tre mesi dopo la scadenza della limitazione temporale stabilita nell’elenco delle specialità.
Art. 69 cpv. 5
5 Per domande complesse, prima di presentare la domanda il titolare dell’omologazione può richiedere un accertamento preliminare all’UFSP. L’accertamento preliminare serve a chiarire questioni di principio e porta a una valutazione non vincolante della domanda prevista da parte dell’UFSP. Il DFI stabilisce per quali domande è possibile richiedere un accertamento preliminare e a quali condizioni ha luogo il dialogo.
Art. 70b cpv. 1 e 1bis
1 Sono riscosse tasse per:
a. le domande di iscrizione nell’elenco delle specialità;
b. l’accertamento preliminare presso l’UFSP;
c. il riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni;
d. le singole iscrizioni nell’elenco delle specialità.
1bis L’importo delle tasse è definito nell’allegato 1.
Art. 71 Pubblicazioni
1 L’UFSP pubblica:
a. l’elenco delle specialità (art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal);
b. le basi utilizzate per valutare l’efficacia e l’idoneità del preparato originale, il confronto terapeutico trasversale (art. 65b cpv. 2 lett. b) e il premio all’innovazione (art. 65bter), fatta eccezione per le basi utilizzate per calcolare le restituzioni non pubbliche, nonché il prezzo determinato dalla mediana dei prezzi praticati in Stati di riferimento nel confronto con i prezzi praticati all’estero (art. 65b cpv. 2 lett. a) in merito alle seguenti domande se è consultata la Commissione federale dei medicamenti: