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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 19 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»
tipo di beneficio terapeutico supplementare, le categorie di beneficio terapeutico supplementare e lo sconto di prezzo minimo secondo la categoria di beneficio.
Art. 71b Assunzione dei costi di un medicamento omologato da Swissmedic
non ammesso nell’elenco delle specialità
1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per l’uso omologato da Swissmedic, non ammesso nell’elenco delle specialità, per un impiego che rientra o non rientra nell’informazione professionale se è adempiuta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettere ad.
2 L’assicuratore stabilisce l’importo della rimunerazione d’intesa con il titolare dell’omologazione. Deve garantire che:
a. nei casi di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettere a e d, in relazione al prezzo determinato sulla base del confronto con i prezzi praticati all’estero di cui all’articolo 65b capoverso 2 lettera a sia applicato uno sconto del 40 per cento; oppure
b. nei casi di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera b i costi assunti siano proporzionati al beneficio terapeutico. Il DFI stabilisce lo sconto di prezzo minimo secondo la categoria di beneficio terapeutico supplementare secondo l’articolo 71a capoverso 3; oppure
c. nei casi di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera c, il prezzo da rimunerare sia inferiore al prezzo determinato sulla base del confronto con i prezzi praticati all’estero di cui all’articolo 65b capoverso 2 lettera a.
Art. 71c Assunzione dei costi di un medicamento importato non omologato
da Swissmedic
1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per l’uso, non omologato da Swissmedic, se:
a. è adempiuta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettere a-d;
b. il medicamento in questione può essere importato secondo la LATer; e
c. il medicamento è omologato per la corrispondente indicazione da uno Stato con un sistema di omologazione riconosciuto come equivalente da Swissmedic.
2 In caso di temporanea indisponibilità di un medicamento omologato in Svizzera e iscritto nell’elenco delle specialità, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento pronto per l’uso, non omologato in Svizzera da Swissmedic, se:
a. il medicamento in questione può essere importato secondo la LATer; e
b. i due medicamenti sono identici.