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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 19 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 65dbisRiesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: riesame

dell’economicità dei generici

1 Se nell’elenco delle specialità figurano due medicamenti con la stessa composizione di principi attivi, nel quadro del riesame secondo l’articolo 65d capoverso 1, il generico è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno di uno dei seguenti tassi percentuali al prezzo di fabbrica per la consegna del corrispondente preparato originale praticato il 1° dicembre dell’anno del riesame:

a. 10 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici non supera in media 4 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio;

b. 15 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici si situa in media tra 4 e 8 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio;

c. 25 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici si situa in media tra 8 e 16 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio;

d. 30 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici si situa in media tra 16 e 25 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio;

e. 35 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici si situa in media tra 25 e 40 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio;

f. 40 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’ammissione del primo generico il volume di mercato svizzero del preparato originale e del relativo medicamento in co-marketing supera in media 40 milioni di franchi all’anno.

2 Se nell’elenco delle specialità figurano più di due medicamenti con la stessa composizione di principi attivi, nel quadro del riesame secondo l’articolo 65d capoverso 1, i generici sono considerati economici se il loro prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno dei seguenti tassi percentuali al prezzo di fabbrica per la consegna del corrispondente preparato originale praticato il 1° dicembre dell’anno del riesame:

a. 15 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e dei generici non supera in media 4 milioni di franchi all’anno per ogni forma di commercio;

b. 20 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento