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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 19 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»

3 Se una sua decisione viene impugnata mediante ricorso, l’UFSP può pubblicare il nome del medicamento in questione nonché il tipo di procedura della decisione impugnata.

4 Le pubblicazioni sono effettuate attraverso una piattaforma online pubblicamente accessibile.

Titolo della sezione dopo l’art. 71

Sezione 4a: Rimunerazione di medicamenti nel singolo caso

Art. 71a Assunzione dei costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle

specialità e utilizzato per indicazioni diverse da quelle approvate nell’informazione professionale o previste nella limitazione

1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità per un impiego che non rientra nell’informazione professionale approvata da Swissmedic o nella limitazione stabilita nell’elenco delle specialità secondo l’articolo 73 se:

a. l’impiego del medicamento costituisce un presupposto indispensabile per l’esecuzione di un’altra prestazione assunta dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e tale prestazione è chiaramente predominante;

b. l’impiego del medicamento promette un elevato beneficio terapeutico contro una malattia che può avere esito letale per l’assicurato o provocare danni gravi e cronici alla sua salute e, a causa della mancanza di alternative terapeutiche, un altro trattamento omologato efficace non è disponibile;

c. l’impiego del medicamento è meno costoso rispetto ad altri medicamenti iscritti nell’elenco delle specialità e l’efficacia del medicamento può essere considerata almeno comparabile sulla base di studi controllati; oppure

d. l’impiego del medicamento serve da misura di prevenzione secondo l’articolo 33 lettera d nell’ambito di una profilassi post-esposizione ed un’eventuale comparsa della malattia può avere esito letale per l’assicurato o provocare danni gravi e cronici alla sua salute.

2 L’assicuratore stabilisce l’importo della rimunerazione d’intesa con il titolare dell’omologazione. Deve garantire che:

a. nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e d, il prezzo sia scontato del 40 per cento rispetto al prezzo massimo figurante nell’elenco delle specialità; oppure

b. nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, i costi assunti siano proporzionati al beneficio terapeutico; oppure

c. nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, il prezzo da rimunerare sia inferiore al prezzo massimo figurante nell’elenco delle specialità.

3 Si considera raggiunto un grande beneficio terapeutico secondo il capoverso 1 lettera b se si ottiene un beneficio terapeutico supplementare significativo rispetto a una terapia standard finora utilizzata o a una terapia placebo. Il DFI stabilisce il