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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 19 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»

3 L’assicuratore stabilisce l’importo della rimunerazione d’intesa con il titolare dell’omologazione se quest’ultimo ha una sede in Svizzera. Se il titolare dell’omologazione non ha nessuna sede in Svizzera, l’assicuratore rimunera i costi a cui il medicamento è importato dall’estero. In questo caso l’assicuratore può richiedere al fornitore di prestazioni che importi il medicamento dal Paese nel quale il prezzo è più basso.

Art. 71d cpv. 2 e 4

2 Abrogato

4 Il fornitore di prestazioni addebita all’assicuratore i costi effettivi. Per i medicamenti di cui all’articolo 71a è addebitato il prezzo massimo figurante nell’elenco delle specialità, mentre per i medicamenti di cui agli articoli 71b e 71c il prezzo al quale il fornitore di prestazioni ha acquistato il medicamento, maggiorato dalla parte propria alla distribuzione di cui all’articolo 67 capoverso 4 e dall’imposta sul valore aggiunto.

Art. 72

Abrogato

II

Disposizioni transitorie della modifica del DATUM BESCHLUSS

1 Le disposizioni della modifica del DATUM BESCHLUSS si applicano anche alle domande pendenti presso l’UFSP al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

2 Nell’ambito del prossimo riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni, l’economicità dei generici e dei medicamenti biosimilari ammessi nell’elenco delle specialità prima dell’entrata in vigore della modifica del DATUM BESCHLUSS è valutata sulla base delle differenze di prezzo dell’ammissione (art. 65c o 65cbis).

III

L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

IV

L’ordinanza del 21 settembre 20182 sui medicamenti è modificata come segue:

Art. 82 Comunicazione di dati

1 Swissmedic comunica su richiesta all’UFSP:

a. i dati sul potenziale di rischio dei vaccini;

2 RS 812.212.21