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Consultazione 2021/74: Modifiche dell’OAMal e dell’OPre: misure relative ai medicamenti · 19 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie «%ASFF_YYYY_ID»

2 Il prezzo di vendita al pubblico consta del prezzo di fabbrica per la consegna, della parte propria alla distribuzione e dell’imposta sul valore aggiunto.

3 Il prezzo di fabbrica per la consegna rimunera le prestazioni del fabbricante e della ditta di distribuzione fino alla fornitura dal deposito in Svizzera. È deciso formalmente.

4 La parte propria alla distribuzione rimunera le prestazioni logistiche. Essa consta:

a. per i medicamenti che in base alla classificazione di Swissmedic sono soggetti a prescrizione medica:

1. di un supplemento calcolato in rapporto al prezzo di fabbrica per la consegna (supplemento attinente al prezzo) che considera segnatamente i costi del capitale per la gestione delle scorte e per gli averi da riscuotere,

2. di un supplemento per imballaggio, segnatamente per i costi di trasporto, d’infrastruttura e del personale;

b. per i medicamenti che in base alla classificazione di Swissmedic non sono soggetti a prescrizione medica: di un supplemento attinente al prezzo.

5 Per i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi si applica una parte propria alla distribuzione unitaria.

6 Per l’aumento dei prezzi stabiliti nell’elenco delle specialità occorre l’autorizzazione dell’UFSP. L’autorizzazione è accordata solo se:

a. il medicamento adempie ancora le condizioni di ammissione; e

b. sono trascorsi almeno due anni dall’ammissione o dall’ultimo aumento di prezzo.

Art. 67a cpv. 1 e 3

1 Se il prezzo di fabbrica per la consegna deciso su cui si basa il prezzo massimo pubblicato al momento dell’ammissione di un medicamento nell’elenco delle specialità supera di oltre il 3 per cento il prezzo di fabbrica per la consegna determinato in occasione del riesame dell’economicità e le eccedenze così conseguite ammontano ad almeno 20 000 franchi, il titolare dell’omologazione è obbligato a restituire le eccedenze conseguite dopo l’ammissione all’istituzione comune definita nell’articolo 18 LAMal.

3 Se il medicamento oggetto del capoverso 2 lettera a è un preparato originale per un generico, un preparato di base per un medicamento in co-marketing oppure un preparato di riferimento per un medicamento biosimilare, il titolare dell’omologazione del generico, del medicamento in co-marketing o del medicamento biosimilare è obbligato a restituire all’istituzione comune le eccedenze conseguite durante una procedura di ricorso concernente il preparato originale, il preparato di base o il preparato di riferimento.

Art. 68 cpv. 2

Abrogato