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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine

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Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»

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Tuttavia, gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di pollame e destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per specie di animali da reddito diverse dai suini e dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura se:

a. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;

b. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono trasportati in veicoli e contenitori separati oppure sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;

c. gli alimenti per suini e per animali acquatici in aziende d’acquacoltura e quelli per altri non ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;

d. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull’impiego delle proteine trasformate di pollame e sulle vendite di alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di pollame e destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, e tali registri:

1. sono conservati per cinque anni;

2. su richiesta, sono presentati all’autorità di controllo degli alimenti per animali; nonché

e. gli alimenti per animali vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti animali vietati per la relativa categoria di animali da reddito.

Art. 40 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di pollame e destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura deve essere chiaramente indicata una delle seguenti diciture:

a. alimenti per suini: «Contiene proteine trasformate derivate da pollame - Da utilizzare solo per l’alimentazione di suini»;

b. alimenti per animali acquatici in aziende d’acquacoltura: «Contiene proteine trasformate derivate da pollame – Da utilizzare solo per l’alimentazione di animali in aziende d’acquacoltura».

Art. 41 Trasporto e immagazzinamento

Per il trasporto e l’immagazzinamento di alimenti composti sfusi per animali contenenti proteine trasformate di pollame e destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura si applicano gli stessi requisiti per il trasporto e l’immagazzinamento delle proteine trasformate di pollame di cui all’articolo 19.