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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine
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Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 6 Trasporto di sangue di non ruminanti
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Il sangue destinato alla produzione di prodotti sanguigni per non ruminanti deve essere trasferito nello stabilimento di trasformazione in veicoli e contenitori utilizzati esclusivamente per il trasporto di sangue di non ruminanti.
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Tuttavia, i veicoli e i contenitori precedentemente utilizzati per il trasporto di sangue o di altri prodotti di ruminanti possono essere utilizzati successivamente per il trasporto di sangue di non ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.
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In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell’autorità cantonale competente per almeno due anni.
Art. 7 Produzione di prodotti sanguigni
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I prodotti sanguigni possono essere prodotti solo in stabilimenti che trasformano esclusivamente sangue di non ruminanti.
2
Tuttavia, i prodotti sanguigni possono essere fabbricati in stabilimenti che trasformano anche sangue di ruminanti se:
a. i prodotti sanguigni di non ruminanti e quelli di ruminanti sono prodotti in sistemi chiusi fisicamente separati;
b. il materiale greggio sfuso e i prodotti finiti sfusi di non ruminanti e quelli di ruminanti sono raccolti e imballati in impianti fisicamente separati;
c. è applicato un processo costante di compensazione tra il sangue in entrata di ruminanti e di non ruminanti e i corrispondenti prodotti sanguigni; e
d. i prodotti sanguigni di non ruminanti vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di proteine di ruminanti.
Art. 8 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette
Sui documenti commerciali e sulle etichette dei prodotti sanguigni di non ruminanti deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Prodotti sanguigni di non ruminanti – Da non utilizzare per l’alimentazione dei ruminanti».
Art. 9 Trasporto e immagazzinamento dei prodotti sanguigni
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I prodotti sanguigni sfusi devono essere trasportati con veicoli e contenitori o immagazzinati in installazioni non utilizzate per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti.
2
Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti sanguigni possono essere successivamente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.