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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine
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Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
b. alimenti per suini: «Contiene proteine trasformate derivate da insetti – Da utilizzare solo per l’alimentazione di suini»;
c. alimenti per animali acquatici in aziende d’acquacoltura: «Contiene proteine trasformate derivate da insetti – Da utilizzare solo per l’alimentazione di animali acquatici in aziende d’acquacoltura».
Art. 47 Trasporto e immagazzinamento
Per il trasporto e l’immagazzinamento di alimenti composti sfusi con proteine trasformate di insetti e destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura si applicano gli stessi requisiti per il trasporto e l’immagazzinamento delle proteine trasformate di insetti di cui all’articolo 27.
Capitolo 4: Requisiti per la produzione di alimenti per animali da compagnia in stabilimenti che producono anche alimenti per animali da reddito
Art. 48 Produzione di alimenti per animali da compagnia con prodotti di
ruminanti
1Gli alimenti per animali da compagnia contenenti prodotti di ruminanti possono essere prodotti solo in stabilimenti che producono esclusivamente alimenti per animali da compagnia.
2Tuttavia, gli alimenti per animali da compagnia possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per animali da reddito contenenti i seguenti prodotti di ruminanti:
a. latte e latticini, colostro e prodotti a base di colostro;
b. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
c. proteine idrolizzate ottenute da pelli e pelami di ruminanti;
d. grasso fuso di ruminanti contenente non più dello 0,15 per cento in peso di impurità insolubili e derivati di tale grasso.
Art. 49 Produzione di alimenti per animali da compagnia con proteine
trasformate di non ruminanti
Possono essere prodotti in stabilimenti che producono anche alimenti per non ruminanti gli alimenti per animali da compagnia contenenti le seguenti proteine di non ruminanti:
a. farina di pesce che:
1. è prodotta in stabilimenti che producono alimenti per non ruminanti o prodotti sostitutivi del latte destinati ai vitelli non svezzati; e
2. è conforme ai requisiti di cui all’articolo 29 OSOAn;
b. proteine trasformate di suini che: