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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine

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Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»

a. farina di pesce;

b. prodotti sanguigni di non ruminanti;

c. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale.

2

Tuttavia, tali alimenti composti possono essere prodotti in stabilimenti che producono anche alimenti per ruminanti se:

a. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;

b. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull’impiego dei prodotti animali e sulle vendite di alimenti composti per non ruminanti contenenti tali prodotti, e tali registri:

1. sono conservati per cinque anni;

2. su richiesta, sono presentati all’autorità di controllo degli alimenti per animali; nonché

c. gli alimenti per ruminanti vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti animali vietati per i ruminanti.

Art. 31 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti i prodotti animali di cui all’articolo 30 capoverso 1 deve essere chiaramente visibile la seguente dicitura: «Contiene [inserire il prodotto animale in questione di cui all’art. 30 cpv. 1] – Da non utilizzare per l’alimentazione dei ruminanti».

Art. 32 Trasporto e immagazzinamento

Per il trasporto e l’immagazzinamento di alimenti composti sfusi per animali con farina di pesce, prodotti sanguigni di non ruminanti o fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale si applicano gli stessi requisiti per il trasporto e l’immagazzinamento di:

a. farina di pesce di cui all’articolo 4;

b. prodotti sanguigni di non ruminanti di cui all’articolo 9;

c. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale di cui all’articolo 29.

Sezione 2: Disposizioni specifiche per i prodotti sostitutivi del latte contenenti farina di pesce e destinati ai ruminanti non svezzati

Art. 33 Produzione di prodotti sostitutivi del latte

1

I prodotti sostitutivi del latte contenenti farina di pesce e destinati ai ruminanti non svezzati non possono essere prodotti in stabilimenti che producono altri alimenti per ruminanti.

2

Tuttavia, i prodotti sostitutivi del latte contenenti farina di pesce possono essere prodotti in stabilimenti che producono altri alimenti per ruminanti se: