Progetto
Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 18 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette
Sui documenti commerciali e sulle etichette delle proteine trasformate di pollame deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Proteine animali trasformate derivate da pollame – Da utilizzare solo per l’alimentazione dei suini e degli animali in aziende d’acquacoltura».
Art. 19 Trasporto e immagazzinamento di proteine trasformate di pollame 1
Le proteine trasformate sfuse di pollame devono essere trasportate con veicoli e contenitori o immagazzinate in installazioni utilizzate esclusivamente per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei suini o di animali acquatici in aziende d’acquacoltura.
2
Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di pollame possono essere successivamente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di altri animali, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.
3
In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell’autorità cantonale competente per almeno due anni.
Sezione 5: Sottoprodotti e proteine miste trasformate di non ruminanti
Art. 20 Produzione di sottoprodotti di non ruminanti
1
I sottoprodotti di non ruminanti possono provenire solo dai seguenti stabilimenti:
a. macelli che macellano esclusivamente non ruminanti;
b. stabilimenti di sezionamento in cui vengono disossate o sezionate esclusivamente carni di non ruminanti;
c. altre aziende alimentari che trasformano o immagazzinano esclusivamente prodotti di non ruminanti;
d. stabilimenti che trattano o immagazzinano esclusivamente sottoprodotti di non ruminanti provenienti dagli stabilimenti di cui alle lettere a–c.
2
Tuttavia, i sottoprodotti di non ruminanti possono provenire da stabilimenti che macellano, disossano, sezionano, trasformano o immagazzinano anche altre specie animali se:
a. la macellazione, il disossamento e il sezionamento dei non ruminanti e quelli di altre specie animali avvengono in impianti fisicamente separati;
b. la manipolazione dei prodotti di non ruminanti e quella dei prodotti di altre specie animali avvengono in impianti fisicamente separati;
c. i sottoprodotti di non ruminanti e quelli di altre specie animali sono raccolti, immagazzinati e imballati in impianti fisicamente separati; e