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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine
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Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
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Tuttavia, tali alimenti composti per animali possono essere immagazzinati e utilizzati in aziende della produzione primaria se gli animali da reddito a cui sono destinati sono tenuti e alimentati in un’unità fisica e organizzativa completamente separata, in particolare attraverso:
a. stalle proprie;
b. installazioni proprie di consegna, immagazzinamento, preparazione e somministrazione degli alimenti per animali, inclusi magazzini, silos e tutte le installazioni per il trasporto, la miscelazione, la distribuzione o la somministrazione degli alimenti per animali.
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Per i detentori di animali da reddito che mescolano i rispettivi alimenti per animali per uso esclusivo della propria azienda, non sono ammesse le deroghe di cui al capoverso 2.
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La conformità ai requisiti viene monitorata nell’ambito degli ordinari controlli sulla produzione primaria.
Capitolo 6: Diagnostica e misure
Art. 52 Procedure di campionamento e metodi di analisi
1Per le procedure di campionamento e i metodi di analisi per l’individuazione dei costituenti animali vietati per l’alimentazione delle rispettive specie animali si applicano le disposizioni di cui agli allegati I–VIII del regolamento (CE) n. 152/20092.
2Se non esiste un metodo di individuazione standardizzato per una determinata analisi o per l’individuazione del trieptanoato di glicerina, l’USAV stabilisce il metodo d’intesa con il laboratorio nazionale di riferimento.
Art. 53 Frequenza di campionamento e di analisi
1Gli stabilimenti devono definire la necessità e la frequenza delle analisi nei loro piani di controllo autonomo.
2Se per una categoria di stabilimento sono richieste analisi periodiche dei costituenti di origine animale non autorizzati per la somministrazione a determinate specie animali, la frequenza dei campionamenti e delle analisi è determinata sulla base di una valutazione del rischio effettuata dal singolo stabilimento di tale categoria secondo una procedura basata sui principi dell’applicazione del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (Hazard Analysis and Critical Control Points, sistema HACCP).
2 Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 2022/893 72022, GU L 155 dell’8.6.2022, pag. 24.