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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine

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Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 7: Requisiti per l’utilizzo di concimi

Art. 54 Trasporto e immagazzinamento

Dopo la miscelazione, i concimi contenenti farina di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono essere trasportati e immagazzinati come segue:

a. alla rinfusa, in condizioni che impediscano una contaminazione incrociata;

b. preimballati in sacchi se sono destinati alla vendita/distribuzione ai consumatori finali; o

c. in un’azienda della produzione primaria in un luogo di immagazzinamento adeguato in cui gli animali da reddito non entrino in contatto con essi.

Art. 55 Registrazioni relative all’applicazione di concimi sui terreni agricoli

1La persona responsabile di terreni agricoli su cui viene applicato il concime e a cui hanno accesso gli animali da reddito o da cui vengono tagliate piante erbacee per l’alimentazione degli animali da reddito deve registrare per almeno due anni:

a. le quantità di concime applicate;

b. la data e il luogo di applicazione dei concimi;

c. la data in cui gli animali da reddito sono stati portati sui terreni agricoli per il pascolo o in cui sono state tagliate le piante erbacee per alimentare gli animali.

2Questi obblighi di registrazione non si applicano ai concimi che non contengono sottoprodotti di origine animale diversi dal contenuto dello stomaco e dell’intestino, dal liquame o dai sottoprodotti elencati all’articolo 28 capoverso 1 OSOAn.

Capitolo 8: Entrata in vigore

Art. 56

La presente ordinanza entra in vigore il ...

Dipartimento federale dell’interno:

… Alain Berset