Progetto
Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine
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Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione del pollame, dei suini o degli animali acquatici in aziende d’acquacoltura.
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Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di insetti possono essere successivamente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di determinati prodotti destinati all’alimentazione di altri animali, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.
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In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell’autorità cantonale competente per almeno due anni.
Sezione 7: Fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale
Art. 28 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette
Sui documenti commerciali e sulle etichette del fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Fosfato bicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — Da non utilizzare per l’alimentazione dei ruminanti».
Art. 29 Trasporto e immagazzinamento di fosfato bicalcico e di fosfato
tricalcico
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Il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico sfusi devono essere trasportati con veicoli e contenitori o immagazzinati in installazioni non utilizzate per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti.
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Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di fosfato bicalcico e di fosfato tricalcico possono essere successivamente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.
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In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell’autorità cantonale competente per almeno due anni.
Capitolo 3: Requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per animali per il riciclaggio canalizzato negli stabilimenti di produzione di alimenti per animali
Sezione 1: Disposizioni generali sugli alimenti per non ruminanti
Art. 30 Produzione di alimenti per animali
1Non possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per ruminanti gli alimenti composti per non ruminanti contenenti i seguenti prodotti animali: