Progetto
Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
3
In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell’autorità cantonale competente per almeno due anni.
Sezione 3: Sottoprodotti e proteine trasformate di suini
Art. 10 Produzione di sottoprodotti di suini
1
I sottoprodotti di suini possono provenire solo dai seguenti stabilimenti:
a. macelli che macellano esclusivamente suini;
b. stabilimenti di sezionamento in cui vengono disossate o sezionate esclusivamente carni di suino;
c. altre aziende alimentari che trasformano o immagazzinano esclusivamente prodotti suini;
d. stabilimenti che trattano o immagazzinano esclusivamente sottoprodotti di non ruminanti provenienti dagli stabilimenti di cui alle lettere a–c.
2
Tuttavia, i sottoprodotti di suini possono provenire da stabilimenti che macellano, disossano, sezionano, trasformano o immagazzinano anche altre specie animali se:
a. la macellazione, il disossamento e il sezionamento dei suini e quelli di altre specie animali avvengono in impianti fisicamente separati;
b. il sezionamento, la trasformazione e l’immagazzinamento dei prodotti di suini e di quelli di altre specie animali avvengono in impianti fisicamente separati;
c. i sottoprodotti di suini e quelli di altre specie animali sono raccolti, immagazzinati e imballati in impianti fisicamente separati; e
d. i sottoprodotti di suini vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di proteine di altre specie animali.
Art. 11 Trasporto di sottoprodotti di suini
1
I sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di proteine trasformate di suini devono essere trasferiti nell’impianto di trasformazione in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di altre specie animali.
2
Tuttavia, i veicoli e i contenitori precedentemente utilizzati per il trasporto di prodotti di altre specie animali possono essere utilizzati successivamente per il trasporto di sottoprodotti di suini, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.
3
In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell’autorità cantonale competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.
Art. 12 Produzione di proteine trasformate di suini
1
Le proteine trasformate di suini possono essere prodotte solo in impianti di trasformazione che trasformano esclusivamente sottoprodotti di suini.