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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine
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Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
b. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono trasportati in veicoli e contenitori separati oppure sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;
c. gli alimenti per pollame o per animali acquatici in aziende d’acquacoltura e quelli per altri non ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;
d. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull’impiego delle proteine trasformate di suini e sulle vendite di alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di suini e destinati al pollame o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, e tali registri:
1. sono conservati per cinque anni;
2. su richiesta, sono presentati all’autorità di controllo degli alimenti per animali; nonché
e. gli alimenti per animali vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti animali vietati per la relativa categoria di animali da reddito.
Art. 37 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette
Sui documenti commerciali e sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di suini e destinate al pollame o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura deve essere chiaramente indicata una delle seguenti diciture:
a. alimenti per pollame: «Contiene proteine trasformate derivate da suini - Da utilizzare solo per l’alimentazione del pollame»;
b. alimenti per animali acquatici in aziende d’acquacoltura: «Contiene proteine trasformate derivate da suini – Da utilizzare solo per l’alimentazione di animali acquatici in aziende d’acquacoltura».
Art. 38 Trasporto e immagazzinamento
Per il trasporto e l’immagazzinamento di alimenti composti sfusi per animali contenenti proteine trasformate di suini e destinate al pollame o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura si applicano gli stessi requisiti per il trasporto e l’immagazzinamento delle proteine trasformate di suini di cui all’articolo 14.
Sezione 4: Disposizioni particolari relative agli alimenti per animali contenenti proteine trasformate di pollame e destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura
Art. 39 Produzione di alimenti per animali
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Gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di pollame e destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura possono essere prodotti solo in stabilimenti che producono esclusivamente alimenti per queste specie animali.