Progetto

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»

2

Tuttavia, le proteine trasformate di suini possono essere prodotte in impianti di trasformazione che trasformano anche sottoprodotti di altre specie animali se:

a. i sottoprodotti di suini e quelli di altre specie animali sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;

b. la produzione di proteine trasformate di suini e quella di proteine di altri animali avvengono in impianti fisicamente separati;

c. le proteine trasformate di suini e quelle di altre specie animali sono imballate in impianti fisicamente separati; e

d. le proteine trasformate di suini vengono regolarmente analizzate per verificare la presenza di proteine di altre specie animali.

Art. 13 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette delle proteine di suini deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Proteine trasformate derivate da suini – Da utilizzare solo per l’alimentazione di pollame o di animali in aziende d’acquacoltura».

Art. 14 Trasporto e immagazzinamento di proteine trasformate di suini 1

Le proteine trasformate sfuse di suini devono essere trasportate con veicoli e contenitori o immagazzinate in installazioni utilizzate esclusivamente per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione del pollame o degli animali acquatici in aziende d’acquacoltura.

2

Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di suini possono essere successivamente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di altri animali, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

3

In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell’autorità cantonale competente per almeno due anni.

Sezione 4: Sottoprodotti e proteine trasformate di pollame

Art. 15 Produzione di sottoprodotti di pollame

1

I sottoprodotti di pollame possono provenire solo dai seguenti stabilimenti:

a. macelli che macellano esclusivamente pollame;

b. stabilimenti di sezionamento in cui vengono disossate o sezionate esclusivamente carni di pollame;

c. altre aziende alimentari che trasformano o immagazzinano esclusivamente pollame;