Progetto

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»

d. stabilimenti che trattano o immagazzinano esclusivamente sottoprodotti di non ruminanti provenienti dagli stabilimenti di cui alle lettere a–c.

2

Tuttavia, i sottoprodotti di pollame possono provenire da stabilimenti che macellano, disossano, sezionano, trasformano o immagazzinano anche altre specie animali se:

a. la macellazione, il disossamento e il sezionamento del pollame e quelli di altre specie animali avvengono in impianti fisicamente separati;

b. il sezionamento, la trasformazione e l’immagazzinamento dei prodotti di pollame e quelli di prodotti di altre specie animali avvengono in impianti fisicamente separati;

c. i sottoprodotti di pollame e quelli di altre specie animali sono raccolti, immagazzinati e imballati in impianti fisicamente separati; e

d. i sottoprodotti di pollame vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di proteine di altre specie animali.

Art. 16 Trasporto di sottoprodotti di pollame

1

I sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di proteine trasformate di pollame devono essere trasferiti nell’impianto di trasformazione in veicoli e contenitori che non vengono utilizzati per il trasporto di prodotti di altre specie animali.

2

I veicoli e i contenitori precedentemente utilizzati per il trasporto di prodotti di altre specie animali possono essere utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di pollame, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

3

In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell’autorità cantonale competente per almeno due anni.

Art. 17 Produzione di proteine trasformate di pollame

1

Le proteine trasformate di pollame possono essere prodotte solo in impianti di trasformazione che trasformano esclusivamente sottoprodotti di pollame.

2

Tuttavia, le proteine trasformate di pollame possono essere prodotte in impianti di trasformazione che trasformano anche sottoprodotti di altre specie animali se:

a. i sottoprodotti di pollame e quelli di altre specie animali sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;

b. la produzione di proteine trasformate di pollame e quella di proteine di altre specie animali avvengono in impianti fisicamente separati;

c. le proteine trasformate di pollame e quelle di altre specie animali sono imballate in impianti fisicamente separati; e

d. le proteine trasformate di pollame vengono regolarmente analizzate per verificare la presenza di proteine di altre specie animali.