Progetto

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»

d. i sottoprodotti di non ruminanti vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di proteine di altre specie animali.

Art. 21 Trasporto di sottoprodotti di non ruminanti

1

I sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di proteine miste trasformate di non ruminanti devono essere trasferiti nell’impianto di trasformazione in veicoli e contenitori che non vengono utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di altre specie animali.

2

Tuttavia, i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di proteine miste trasformate di non ruminanti possono essere trasportati in veicoli e contenitori precedentemente utilizzati per il trasporto di prodotti di altre specie animali purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

3

In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell’autorità cantonale competente per almeno due anni.

Art. 22 Produzione di proteine miste trasformate di non ruminanti

1

Le proteine miste trasformate di non ruminanti possono essere prodotte solo in impianti di trasformazione che trasformano esclusivamente sottoprodotti di non ruminanti.

2

Tuttavia, le proteine miste trasformate di non ruminanti possono essere prodotte in impianti di trasformazione che trasformano anche sottoprodotti di altre specie animali se:

a. i sottoprodotti di non ruminanti e quelli di altre specie animali sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;

b. la produzione di proteine miste trasformate di non ruminanti e quella di altri animali avvengono in impianti fisicamente separati;

c. le proteine miste trasformate di non ruminanti e quelle di altre specie animali sono imballate in impianti fisicamente separati; e

d. le proteine miste trasformate di non ruminanti vengono regolarmente analizzate per verificare la presenza di proteine di ruminanti.

Art. 23 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette delle proteine trasformate di non ruminanti deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Proteine miste trasformate derivate da non ruminanti – Da utilizzare solo per l’alimentazione di animali acquatici in aziende d’acquacoltura».