Progetto
Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 24 Trasporto e immagazzinamento di proteine miste trasformate di non
ruminanti
1
Le proteine trasformate sfuse di non ruminanti devono essere trasportate con veicoli e contenitori o immagazzinate in installazioni utilizzate esclusivamente per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione degli animali acquatici in aziende d’acquacoltura.
2
Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di non ruminanti possono essere successivamente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di altri animali, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.
3
In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell’autorità cantonale competente per almeno due anni.
Sezione 6: Proteine trasformate di insetti
Art. 25 Produzione di proteine trasformate di insetti
1
Le proteine trasformate di insetti possono essere prodotte solo in impianti di trasformazione che trasformano esclusivamente sottoprodotti di insetti.
2
Le proteine trasformate di insetti possono essere prodotte in impianti di trasformazione che trasformano anche sottoprodotti di altre specie animali se:
a. i sottoprodotti di insetti e quelli di ruminanti o non ruminanti sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;
b. la produzione di proteine trasformate di insetti e quelle di proteine trasformate di ruminanti o non ruminanti avvengono in impianti fisicamente separati;
c. le proteine trasformate di insetti e quelle di ruminanti o non ruminanti sono imballate in impianti fisicamente separati; e
d. le proteine trasformate di insetti vengono regolarmente analizzate per verificare la presenza di proteine trasformate di ruminanti e di non ruminanti.
Art. 26 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette
Sui documenti commerciali e sulle etichette di proteine trasformate di insetti deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Proteine trasformate derivate da insetti – Da utilizzare solo per l’alimentazione del pollame, dei suini e degli animali acquatici in aziende d’acquacoltura».
Art. 27 Trasporto e immagazzinamento di proteine trasformate di insetti 1
Le proteine trasformate sfuse di insetti devono essere trasportate con veicoli e contenitori o immagazzinate in installazioni utilizzate esclusivamente per il trasporto o