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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine
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Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
Capitolo 2: Requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per il riciclaggio canalizzato nelle aziende alimentari e negli stabilimenti di trasformazione
Sezione 1: Farina di pesce
Art. 2 Produzione di farina di pesce
La farina di pesce può essere prodotta solo in impianti che trasformano esclusivamente materiale greggio autorizzato per la produzione di farina di pesce.
Art. 3 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette
Sui documenti commerciali e sulle etichette della farina di pesce deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Farine di pesce – Da non utilizzare per l’alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati».
Art. 4 Trasporto e immagazzinamento della farina di pesce
1
La farina di pesce sfusa deve essere trasportata con veicoli e contenitori o immagazzinata in installazioni non utilizzate per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti.
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Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di farina di pesce possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.
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In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell’autorità cantonale competente per almeno due anni.
Sezione 2: Sangue e prodotti sanguigni di non ruminanti
Art. 5 Raccolta di sangue di non ruminanti
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Il sangue di non ruminanti può provenire solo da macelli che non macellano ruminanti.
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Tuttavia, il sangue di non ruminanti può provenire da macelli che non macellano ruminanti se:
a. la macellazione dei non ruminanti e quella dei ruminanti avvengono in impianti fisicamente separati;
b. il sangue dei non ruminanti e quello dei ruminanti sono immagazzinati e imballati in impianti fisicamente separati; e
c. il sangue dei non ruminanti viene regolarmente analizzato per verificare la presenza di proteine di ruminanti.