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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine

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Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 2: Requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per il riciclaggio canalizzato nelle aziende alimentari e negli stabilimenti di trasformazione

Sezione 1: Farina di pesce

Art. 2 Produzione di farina di pesce

La farina di pesce può essere prodotta solo in impianti che trasformano esclusivamente materiale greggio autorizzato per la produzione di farina di pesce.

Art. 3 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette della farina di pesce deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Farine di pesce – Da non utilizzare per l’alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati».

Art. 4 Trasporto e immagazzinamento della farina di pesce

1

La farina di pesce sfusa deve essere trasportata con veicoli e contenitori o immagazzinata in installazioni non utilizzate per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti.

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Tuttavia, i veicoli, i contenitori e le installazioni di immagazzinamento precedentemente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di farina di pesce possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

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In caso di ricorso a una simile procedura, una registrazione documentata della sua corretta attuazione è tenuta a disposizione dell’autorità cantonale competente per almeno due anni.

Sezione 2: Sangue e prodotti sanguigni di non ruminanti

Art. 5 Raccolta di sangue di non ruminanti

1

Il sangue di non ruminanti può provenire solo da macelli che non macellano ruminanti.

2

Tuttavia, il sangue di non ruminanti può provenire da macelli che non macellano ruminanti se:

a. la macellazione dei non ruminanti e quella dei ruminanti avvengono in impianti fisicamente separati;

b. il sangue dei non ruminanti e quello dei ruminanti sono immagazzinati e imballati in impianti fisicamente separati; e

c. il sangue dei non ruminanti viene regolarmente analizzato per verificare la presenza di proteine di ruminanti.