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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine
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Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»
a. la farina di pesce sfusa o i prodotti sostitutivi del latte sfusi contenenti farina di pesce e destinati ai ruminanti non svezzati e gli altri alimenti per ruminanti sono imballati in impianti fisicamente separati;
b. i prodotti sostitutivi del latte contenenti farina di pesce e destinati ai ruminanti non svezzati e gli altri alimenti per ruminanti sono prodotti in impianti fisicamente separati;
c. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull’impiego di farine di pesce e sulle vendite di prodotti sostitutivi del latte con farina di pesce e destinati ai ruminanti non svezzati e tali registri:
1. sono conservati per cinque anni;
2. su richiesta, sono presentati all’autorità di controllo degli alimenti per animali; nonché
d. gli alimenti per animali vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti animali vietati per la relativa categoria di animali da reddito.
Art. 34 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette
Sui documenti commerciali e sulle etichette dei prodotti sostitutivi del latte con farina di pesce e destinati ai ruminanti non svezzati deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Contiene farine di pesce – Da non utilizzare per l’alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati».
Art. 35 Trasporto e immagazzinamento
Per il trasporto e l’immagazzinamento di farina di pesce sfusa o prodotti sostitutivi del latte sfusi contenenti farina di pesce e destinati ai ruminanti non svezzati si applicano gli stessi requisiti per il trasporto e l’immagazzinamento di farina di pesce sfusa di cui all’articolo 4.
Sezione 3: Disposizioni particolari relative agli alimenti per animali contenenti proteine trasformate di suini e destinati al pollame o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura
Art. 36 Produzione di alimenti per animali
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Gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di suini e destinati al pollame o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura possono essere prodotti solo in stabilimenti che producono esclusivamente alimenti per queste specie animali. 2
Tuttavia, gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di suini e destinati al pollame o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per altre specie animali da reddito se:
a. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;