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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 20 pagine

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Utilizzo di sottoprodotti di origine animale come concime. O del DFI «%ASFF_YYYY_ID»

d’acquacoltura si applicano gli stessi requisiti per il trasporto e l’immagazzinamento delle proteine miste trasformate di non ruminanti di cui all’articolo 24.

Sezione 6: Disposizioni particolari relative agli alimenti per animali contenenti proteine trasformate di insetti e destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura

Art. 45 Produzione di alimenti per animali

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Gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di insetti e destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura possono essere prodotti solo in stabilimenti che producono esclusivamente alimenti per pollame, suini o animali acquatici in aziende d’acquacoltura.

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Tuttavia, gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di insetti e destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per altre specie animali da reddito se:

a. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;

b. gli alimenti per non ruminanti e quelli per ruminanti sono trasportati in veicoli e contenitori separati oppure sono immagazzinati in impianti fisicamente separati;

c. gli alimenti per pollame, suini o animali acquatici in aziende d’acquacoltura e quelli per altri non ruminanti sono prodotti e imballati in impianti fisicamente separati;

d. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull’impiego delle proteine trasformate di insetti e sulle vendite di alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di insetti e destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, e tali registri:

1. sono conservati per cinque anni;

2. su richiesta, sono presentati all’autorità di controllo degli alimenti per animali; nonché

e. gli alimenti per animali vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti animali vietati per la relativa categoria di animali da reddito.

Art. 46 Identificazione dei documenti commerciali e delle etichette

Sui documenti commerciali e sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di insetti e destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura deve essere chiaramente indicata una delle seguenti diciture:

a. alimenti per pollame: «Contiene proteine trasformate derivate da insetti – Da utilizzare solo per l’alimentazione di pollame»;