Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti · 25 pagine
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l’indennità per l’altro genitore di cui all’articolo 16i segg. Se, per esempio, l’altro genitore ha già riscosso 14 indennità giornaliere prima del decesso della madre, questi ha ancora diritto a 84 indennità giornaliere, che dovrà riscuotere in blocco a partire dal giorno successivo al decesso. Se però l’altro genitore non ha riscosso alcuna indennità prima del decesso della madre, avrà diritto a 98 indennità giornaliere, che dovrà riscuotere in blocco a partire dal giorno successivo al decesso.
Cpv. 4: secondo il progetto proposto dalla minoranza, non è necessario interrompere il termine quadro durante la riscossione dell’indennità in caso di decesso della madre.
Art. 16m, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva
Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).
Art. 20 cpv. 1 lett. c, e ed f
Lett. c: adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).
Lett. e ed f: le disposizioni riguardanti la prescrizione e la compensazione hanno una validità generale e figurano dunque sotto il capitolo VI delle «Disposizioni varie». il diritto alle indennità giornaliere supplementari non ricevute si estingue cinque anni dopo la scadenza del diritto.
La minoranza (Schläpfer, …) è contraria al diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell’altro genitore. Occorre pertanto stralciare la lettera e.
Disposizione finale della modifica del ...
Prima dell’entrata in vigore della presente modifica non sussiste alcun diritto dell’altro genitore a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre. Questa disposizione disciplina il diritto transitorio.
Prima dell’entrata in vigore della presente modifica non sussiste alcun diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell’altro genitore. Questa disposizione disciplina il diritto transitorio.
Una disposizione analoga per le modifiche del CO (qui di seguito) non è necessaria, dato che in questo caso si applica l’articolo 1 capoverso 1, tit. fin. CC. Le nuove regole si applicano pertanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell’entrata in vigore della modifica di legge.
La minoranza (Schläpfer, …) è contraria al diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell’altro genitore. Occorre dunque stralciare il rimando all’articolo 16cbis.