Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti · 25 pagine
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perdita di guadagno (IPG). Il congedo di maternità e l’indennità di maternità sono sancite nel Codice delle obbligazioni (CO)7 e nella legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)8 e sono in vigore dal 1° luglio 20059.
Una donna ha diritto a un’indennità di maternità, se:
- era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 194610 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto,
- durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi e
- al momento del parto è una salariata, un’indipendente o collabora nell’azienda del marito percependo un salario in contanti (art. 16b LIPG).
Anche le donne che sono disoccupate o inabili al lavoro hanno diritto per principio a un’indennità di maternità. Le relative condizioni come ulteriori disposizioni più dettagliate riguardanti l’indennità di maternità sono disciplinate nell’ordinanza del 24 novembre 200411 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG).
L’indennità di maternità viene versata come indennità giornaliera e ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima dell’inizio del diritto, ma al massimo 196 franchi al giorno (art. 16e e 16f LIPG). La riscossione dell’indennità di maternità ha priorità rispetto ai diritti alle indennità giornaliere di altre assicurazioni sociali (art. 16g LIPG). I Cantoni possono prevedere prestazioni più estese; ad esempio possono concedere indennità più elevate o di durata maggiore e riscuotere contributi speciali per il loro finanziamento (art. 16h LIPG).
Il congedo di maternità inizia il giorno del parto e dura 14 settimane senza interruzioni (art. 329f cpv. 1 CO). Se, subito dopo la nascita, il neonato deve rimanere in ospedale per almeno due settimane, il congedo di maternità viene prolungato della durata del soggiorno in ospedale, ma al massimo di otto settimane (art. 329f cpv. 2 CO). Il congedo di maternità viene indennizzato con 98 indennità giornaliere, sempre che le condizioni siano adempiute (art. 16c cpv. 2 LIPG). Si aggiungono al massimo 56 indennità giornaliere in caso di un prolungamento del congedo di maternità (art. 16c cpv. 3 LIPG). Il diritto all’indennità di maternità si estingue anticipatamente se la donna muore durante il congedo di maternità o l’attività lucrativa viene ripresa (art. 16d cpv. 3 LIPG).
Nelle prime otto settimane dopo il parto, le lavoratrici sottoposte alla legge sul lavoro (LL)12 non possono inoltre essere occupate (art. 35a cpv. 3 LL). Durante la gravidanza e nelle prime 16 settimane dopo il parto o eventualmente durante il congedo di maternità prolungato, esse non possono essere licenziate, sempre che il periodo di prova sia terminato (art. 336c cpv. 1 lett. c e cbisCO). Inoltre le vacanze non possono essere ridotte a causa del congedo di maternità (art. 329b cpv. 3 lett. b CO).
7RS 220
8 RS 834.1
9 RU 2005 1429
10 RS 831.10
11 RS 834.11
12 RS 822.11