Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti · 25 pagine

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Il giorno del decesso può coincidere con un giorno preso nell’ambito del congedo per l’altro genitore. Il diritto inizia il giorno successivo al decesso dell’altro genitore.

L’importo e il calcolo delle indennità giornaliere sono stabiliti conformemente all’articolo 16e, e quindi sulla base del reddito conseguito dalla madre. Se la madre ha già percepito indennità di maternità, l’importo rimane lo stesso.

La priorità dell’indennità giornaliera è disciplinata nell’articolo 16g LIPG.

Se l’altro genitore muore durante il congedo di maternità, le indennità giornaliere di cui al capoverso 1 e all’articolo 16c possono essere richieste soltanto successivamente.

Cpv. 2: così come il congedo per l’altro genitore, anche il congedo in caso di decesso dell’altro genitore può essere preso in settimane o in giorni. Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana. Se il congedo è preso in giorni, alla madre sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

Cpv. 3: i motivi di estinzione del diritto all’indennità per l’altro genitore stabiliti all’articolo 16j capoverso 3 lettere a–d sono applicabili. Il diritto alle indennità giornaliere supplementari si estingue pertanto non appena giunge a scadenza il termine quadro di cui al capoverso 1 o al percepimento di tutte le indennità giornaliere supplementari, oppure al decesso della madre o del figlio.

Considerato che il congedo può essere preso in blocco o in giorni, il fatto che la madre riprenda un’attività lucrativa non costituisce un motivo di estinzione del diritto alle indennità giornaliere supplementari.

Art. 16cbis: minoranza (Schläpfer, Amaudruz, de Courten, Glarner, Hess Erich,

Rösti, Rüegger)

La minoranza si oppone al congedo indennizzato per la madre in caso di decesso dell’altro genitore e propone dunque di stralciare l’articolo 16cbis.

Titolo prima dell’art. 16i e art. 16i cpv. 1, frase introduttiva lett. a, b e d n. 1 e 2,

nonché cpv. 3

Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti), che rende possibile il matrimonio per le coppie dello stesso sesso e che in questo contesto introduce, a determinate condizioni (art. 255a CC), anche il rapporto di filiazione con la moglie della madre dalla nascita del figlio.

Nell’ambito del congedo di paternità, il padre legale del figlio che esercita un’attività lucrativa ha diritto a 14 indennità giornaliere. Con l’entrata in vigore, il 1° luglio 2022, del matrimonio civile per tutti, la moglie della madre si vedrà riconoscere, a determinate condizioni, uno statuto legale di genitore allo stesso titolo del marito della madre. Le disposizioni relative al congedo di paternità e all’indennità di paternità si applicheranno pertanto per analogia a questo altro genitore. La terminologia viene adeguata in modo che inglobi anche la moglie della madre del figlio.