Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti · 25 pagine

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che considerasse gli interessi delle parti coinvolte e dei datori di lavoro nonché le procedure presso le autorità.

Da un lato ci si è chiesti se a un padre debba essere concesso un congedo che comprenda i giorni rimanenti fra il giorno del decesso della madre e la scadenza delle 14 settimane dopo il parto oppure se gli si debba accordare un congedo di 14 settimane indipendentemente da quanti giorni la madre abbia trascorso con il neonato dalla nascita prima di morire. Nel primo caso il congedo è ridotto in funzione del momento della morte della madre. Nel secondo caso il padre riceve un congedo di 14 settimane, ovvero 98 indennità giornaliere, indipendentemente dal momento della morte nel corso delle 14 settimane dopo il parto. La Commissione si è espressa a favore di quest’ultimo modello, dato che una durata determinata è più facilmente attuabile. Qualora il padre avesse avuto diritto soltanto ai giorni rimanenti, si sarebbe dovuto coinvolgere anche il datore di lavoro e la cassa di compensazione della madre lavoratrice deceduta. Inoltre i due modelli non risulteranno molto diversi nella prassi poiché si prevede che la maggior parte dei decessi avviene subito dopo il parto.

In secondo luogo occorreva chiarire la situazione relativa al diritto legale al congedo di paternità. Per vari motivi, la Commissione si è espressa a favore del mantenimento del congedo di paternità di due settimane senza riduzione. In linea di massima i due congedi assicurano situazioni diverse. Sarebbe inoltre laborioso operare una compensazione fra i due diritti. I costi aggiuntivi conseguenti a un versamento di al massimo 14 indennità giornaliere al padre superstite sono peraltro esigui. Parimenti in alcuni casi sarebbero versate indennità quando la madre non sarebbe deceduta.

3 Punti essenziali del progetto

La Commissione propone che il genitore superstite abbia diritto a un congedo finanziato dall’IPG, qualora un genitore muoia e le condizioni esposte di seguito siano adempiute.

In caso di decesso della madre nel corso delle 14 settimane dopo la nascita del figlio, il padre superstite riceverà un congedo di 14 settimane come segue:

- ha diritto a questo congedo l’uomo nei cui confronti il rapporto di filiazione esiste o viene a crearsi nelle 14 settimane dopo la morte della madre. Durante il congedo egli riceverà indennità giornaliere supplementari in funzione del suo reddito, sempre che le condizioni che danno diritto all’indennità di paternità siano adempiute (art. 329gbisPP-CO; art. 16kbis PP-LIPG);

- il congedo in caso di morte inizia il giorno dopo la morte della madre e va preso in una sola volta. È prolungato se, immediatamente dopo la nascita, il neonato deve rimanere in ospedale almeno due settimane (art. 16kbisPP-LIPG; art. 329gbisPP-CO). Il diritto all’indennità termina una volta esaurite tutte le indennità giornaliere. Si estingue anticipatamente se il padre riprende la sua attività lucrativa, il figlio o il padre muore o la filiazione si è estinta per sentenza (art. 16kbiscpv. 3 PP-LIPG);