Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti · 25 pagine

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Art. 16j cpv. 1 e 3 lett. c ed e

Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

Art. 16k Forma dell’indennità e numero di indennità giornaliere

Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC (Matrimonio per tutti).

Art. 16kbisDiritto dell’altro genitore a indennità giornaliere supplementari in

caso di decesso della madre

Cpv. 1: il diritto alle indennità giornaliere supplementari sussiste se la madre muore durante il periodo che sarebbe coperto dall’indennità di maternità di cui all’articolo 16c capoverso 2 LIPG30. L’indennità di maternità è versata alla madre dal giorno del parto e per i 97 giorni successivi. Le indennità giornaliere supplementari sono previste per i casi in cui la madre muore durante il parto o durante il periodo del congedo di maternità di cui all’articolo 329f capoverso 1 CO31. Non sussiste alcun diritto se la madre muore durante la fase prolungata del versamento dell’indennità di maternità di cui all’articolo 16c capoverso 3 LIPG. Il diritto alle indennità giornaliere supplementari sussiste indipendentemente dal fatto che la madre abbia soddisfatto le condizioni che danno diritto all’indennità di maternità fissate all’articolo 16b LIPG. L’altro genitore deve invece soddisfare le condizioni per la concessione dell’indennità per l’altro genitore fissate all’articolo 16i LIPG.

Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, il genitore superstite ha diritto a 98 indennità giornaliere supplementari, oltre alle 14 indennità giornaliere nel quadro della sua indennità.

L’importo e il calcolo delle indennità giornaliere sono stabiliti conformemente all’articolo 16l LIPG, e quindi sulla base del reddito conseguito dall’altro genitore. Se questi ha già percepito indennità giornaliere nell’ambito del proprio congedo, l’importo rimane lo stesso.

La priorità dell’indennità giornaliera è disciplinata nell’articolo 16m LIPG.

Cpv. 2: se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi e il neonato, subito dopo la sua nascita, deve rimanere ininterrottamente degente all’ospedale per almeno due settimane, il diritto a una durata prolungata del versamento dell’indennità di maternità è trasferito all’altro genitore. L’articolo 16c capoverso 3 LIPG fissa le condizioni per il prolungamento del versamento dell’indennità di maternità ed è applicabile anche all’altro genitore. Oltre alla condizione della degenza ospedaliera del neonato, è necessario che l’altro genitore, in analogia all’articolo 16c capoverso 3 LIPG, fornisca la prova che al momento del decesso della madre prevedeva di riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo concessogli in quanto genitore superstite.

30 RS 834.1

31 RS 220