Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti · 25 pagine
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fuori del matrimonio, stabilito per riconoscimento (art. 260 CC) o per sentenza del giudice (art. 261 CC), è ammesso solo nei confronti del padre.
Il titolo marginale dell’articolo 329g viene pure modificato, in modo da integrare le due ipotesi previste al capoverso 1. Il numero 5 comprende i congedi di cui agli articoli 329g e 329gbisPP-CO. Viene in tal modo fatta una distinzione fra la norma generale, contenuta nell’articolo 329g, e la norma in caso di decesso della madre, prevista nell’articolo 329gbis.
Cpv. 2: il fatto che il congedo di 14 settimane previsto all’articolo 329gbisPP-CO debba essere preso in giorni consecutivi incide sulla flessibilità accordata all’altro genitore nei capoversi 2 e 3. Se, per esempio, l’altro genitore aveva previsto di prendere il proprio congedo una volta che la madre avesse terminato il congedo di maternità e la madre muore nel corso della tredicesima o della quattordicesima settimana dopo il parto, l’altro genitore non potrebbe più fruire del proprio congedo una volta terminato il congedo di 14 settimane al quale egli ha diritto a seguito del decesso della madre, dato che allora il termine quadro di sei mesi sarà scaduto. Il secondo periodo del capoverso 2 prevede dunque che durante il congedo di 14 settimane tale termine resti sospeso. Il termine quadro riprende a decorrere alla fine delle 14 settimane di congedo, in modo che l’altro genitore possa fruire del proprio congedo.
Cpv. 3: si tratta di una semplice modifica redazionale determinata dall’introduzione del secondo periodo nel capoverso 2.
Art. 329g cpv. 2, secondo periodo e cpv. 3: minoranza (Schläpfer, …)
Non è necessaria una disposizione per il coordinamento con l’articolo 329g CO, dato che il congedo per l’altro genitore non potrà più essere preso in modo flessibile come previsto dall’articolo 329g capoversi 2 e 3 CO. Gli adeguamenti terminologici determinati dall’introduzione del matrimonio civile per tutti vengono tutti ripresi.
Art. 329gbisb. In caso di decesso della madre
Il capoverso 1 disciplina le condizioni che danno diritto al congedo. La prima condizione è riferita al decesso della madre, che deve intervenire il giorno del parto o nelle 14 settimane successive. Il diritto al congedo sussiste indipendentemente dal diritto della madre al congedo di maternità. Il congedo è fondato sulla necessità del neonato di essere assistito, dopo la perdita di sua madre, dall’altro genitore. Il decesso deve tuttavia intervenire prima che sia trascorsa la durata prevista per il congedo di maternità. La durata del congedo è fissata in 14 settimane, indipendentemente dal momento del decesso della madre. Le due settimane di congedo per l’altro genitore si aggiungono a questo congedo e possono essere prese secondo le disposizioni di cui all’articolo 329g CO.
Il capoverso 2 stabilisce il momento in cui deve essere stabilito il rapporto di filiazione. Se esso è stabilito solo successivamente al decesso della madre, ma prima che siano trascorse le 14 settimane, esiste un diritto al congedo. Il congedo, tuttavia, inizia in tutti i casi il giorno successivo al decesso della madre. Di conseguenza, quando il rapporto di filiazione è stabilito soltanto dopo il decesso della madre, il