Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

- le indennità giornaliere dell’indennità di paternità devono essere comprese nelle indennità giornaliere del congedo di 14 settimane in caso di decesso della madre (art. 16kbiscpv. 1 e 4 PP-LIPG; art. 329g cpv. 2 secondo periodo e cpv. 3, art. 329gbiscpv. 1 secondo periodo PP-CO);

- la madre superstite non riceve nessun congedo in caso di morte del padre. Di conseguenza tutte le relative modifiche vanno stralciate (art. 16cbis, art. 20 cpv. 1 lett. e PP-LIPG; art. 329f cpv. 3, art. 336c cpv. 1 lett. cquater PP-CO).

La minoranza sostiene che la richiesta dell’iniziativa parlamentare sarà soddisfatta anche con la sua proposta: al padre superstite è garantito il sostegno necessario con un congedo di 14 settimane. Il congedo in caso di decesso e il congedo di paternità non devono però essere cumulati, dato che rispetto alla normativa vigente ciò rappresenterebbe un aumento delle prestazioni. Per tale ragione la minoranza si oppone al fatto che, oltre al congedo di maternità, la madre superstite abbia anche diritto a un prolungamento del congedo di due settimane.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Art. 16b cpv. 1 lett. c n. 3

Adeguamento redazionale determinato dalla modifica del 18 dicembre 2020 del CC29 (Matrimonio per tutti), che rende possibile il matrimonio per le coppie dello stesso sesso. Una donna che collabora nell’azienda della moglie percependo un salario in contanti deve dunque essere inclusa anch’essa nel campo di applicazione di questa disposizione. In francese, il termine «conjoint» è utilizzato per designare tanto il marito quanto la moglie della donna, analogamente al termine italiano «coniuge».

Art. 16cbisDiritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di

decesso dell’altro genitore

Cpv. 1: il diritto a indennità giornaliere supplementari sussiste se l’altro genitore legale muore prima della fine del termine quadro di sei mesi di cui all’articolo 16j. Il numero delle indennità giornaliere supplementari ammonta a 14, indipendentemente dal numero di indennità giornaliere che l’altro genitore ha già riscosso nell’ambito dell’indennità per l’altro genitore.

Il diritto a queste indennità giornaliere sussiste indipendentemente dal fatto che l’altro genitore abbia soddisfatto le condizioni per un’indennità per l’altro genitore di cui all’articolo 16i. Il diritto sussiste se la madre soddisfa le condizioni per l’indennità di maternità di cui all’articolo 16b.

29 RS 210